È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno scorso la Legge 22/5/17 n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che, all’articolo 9 tratta della deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente.
In particolare, l’articolo 9 ha apportato una rilevante modifica all'articolo 54, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituendo le parole “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare” con “Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente”.
La Legge del 22 giugno introduce dunque un notevole supporto ai liberi professionisti che intendano usufruire di corsi di formazione e di aggiornamento e certificare le proprie competenze professionali presso organismi accreditati, qual è AiCARR Formazione.