La Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre, ha introdotto il bonus facciate, un nuovo incentivo fiscale che si va ad affiancare alle già note detrazioni per ristrutturazioni, interventi destinati al risparmio energetico e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La nuova agevolazione consiste in una detrazione d’imposta che andrà ripartita in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per lavori di manutenzione ordinaria: interventi sulle strutture opache della facciata, lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi, pulitura della facciata, tinteggiatura esterna dell’edificio. Tutti questi interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici già esistenti ubicati nelle zone A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate) individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici.
Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino anche interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti indicati nel decreto MiSE e del 26 giugno 2015 e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto MiSE dell’11 marzo 2008. In queste circostanze, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
In attesa di una guida fiscale che verrà pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, si può anticipare che per usufruire della detrazione sarà necessario pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento; inoltre, nella dichiarazione dei redditi andranno indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.