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16/01/2020
 
Entra in vigore il D.Lgs recante sanzioni in materia di F-Gas
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio ed entrerà in vigore domani, 17 gennaio, il Decreto Legislativo del 5 dicembre 2019, n. 163, che prevede un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni sull’uso dei gas fluorurati in base alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

In caso di violazione degli obblighi imposti dal regolamento F-Gas, il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, composto da 19 articoli, prevede sanzioni pecuniarie amministrative, restando ferma l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

Più nel particolare, tra le sanzioni relative al rilascio in atmosfera di gas e al controllo perdite, l’art. 3 stabilisce che “Chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro”, mentre l’art. 4 dispone che “L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro”.

Alcune delle sanzioni relative agli obblighi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas sono indicate nell’art. 6, che stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che, entro trenta giorni dalla data dell'intervento, non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni di cui all'articolo 16 commi 4, 5 e 7 dello stesso decreto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 15.000 euro. Una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 10.000 a 100.000 euro è prevista all’art. 8 per le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato.

L’attività di vigilanza e di accertamento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’Ambiente, che si avvale del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (CCTA), dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.
All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
In seguito alle attività di accertamento e alla contestazione all’interessato della violazione, il Ministero dell’Ambiente trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative.

 

 
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