È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo, ed entrerà in vigore 90 giorni dopo tale data, il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 2020 recante “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
Il Decreto conferma quanto previsto nella bozza di testo presentata il 21 maggio dello scorso anno al Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bozza che aveva visto la luce dopo un anno di lavoro in cui AiCARR ha dato il suo contributo attraverso il Comitato Tecnico Sicurezza e Prevenzione Incendi.
L’articolo 1 del Decreto disciplina il campo di applicazione prevedendo che le disposizioni si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali che regolamentano il tema della prevenzione incendi, citati nella premessa del documento.
L’art. 2 prevede che, per gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’art. 1, considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, laddove sino ad oggi è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 “Refrigerants – designations and safety and classification” o norma equivalente, fermo restando che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione siano eseguiti a regola d’arte. Inoltre, è richiesto che la documentazione di tali impianti sia comprensiva del manuale di uso e manutenzione, che deve essere predisposto in lingua italiana dal responsabile tecnico dell’impresa di installazione dell’impianto, in accordo alle previsioni della normativa vigente e deve contenere il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione
L’importanza del Decreto era già stata sottolineata a suo tempo dal Gruppo di Lavoro, che aveva chiarito che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili, o non infiammabili e non tossici, negli impianti di climatizzazione e condizionamento presenti all’interno delle aree aperte al pubblico, sono state ampiamente superate dallo sviluppo tecnologico degli impianti stessi e risultavano penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico e a minore impatto ambientale.
Il Decreto permette dunque il superamento di queste limitazioni, come auspicato da AiCARR.