Agosto è stato un mese decisivo per l’attuazione del cosiddetto Superbonus, l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che dà diritto a una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti al risparmio, all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici, oltre che alla realizzazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Dopo la pubblicazione del Decreto Asseverazioni e del Decreto Requisiti tecnici e massimali di costo da parte del MiSE, la Circolare 24/E e il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate hanno completato il pacchetto di provvedimenti relativi alle agevolazioni fiscali promosse dal Decreto Rilancio.
In particolare, la circolare n. 24/E fornisce chiarimenti interpretativi su Ecobonus e Sismabonus, specificando nel dettaglio i soggetti che ne possono beneficiare, quali i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. L’Ecobonus spetta anche all’acquirente dell’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi, purché sull’immobile sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita registrato regolarmente.
Per quanto riguarda le spese detraibili, la Circolare specifica che rientrano nella detrazione anche alcune spese accessorie agli interventi: per esempio, i costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali richieste per l’esecuzione dei lavori, come perizie e sopralluoghi.
Il Provvedimento, pubblicato come la Circolare l’8 agosto, espone invece le regole per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, come noto, sono stati resi disponibili come opzioni alternative alla detrazione fiscale.
La relativa comunicazione può essere inviata dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” allegato al Provvedimento. L’invio dovrà essere effettuato in modalità telematica dal beneficiario della detrazione se si tratta di lavori singoli o dall’amministratore per i lavori di condominio.
La comunicazione per la cessione del credito dovrà essere confermata dall’accettazione da parte del cessionario o, in alternativa, dall’ulteriore cessione a soggetti terzi, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione. Il credito potrà in seguito essere ceduto anche dagli altri cessionari.
Per informazioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25