Con la risposta n. 143 del 23 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti sono da considerarsi come autonomi, e quindi godono ciascuno della detrazione introdotta dall'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296/2006, quando l’autonomia dei singoli lavori è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
Il caso oggetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate si riferisce alla sistemazione e al rifacimento della copertura di uno stabile, per cui la società istante ha inviato copia della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e della comunicazione di fine lavori all’Enea, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019, e copia della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi. Anche in relazione alla sostituzione degli infissi, realizzata l’anno successivo, la società ha fornito copia della stessa tipologia di documenti, presentati e datati 2020.
Per tale motivo, nel periodo d'imposta 2020, la società potrà beneficiare della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60 mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, pur avendo già usufruito, nel 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60 mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come dichiarato dalla ditta esecutrice dei lavori.
Quindi, al fine di usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico in periodi d’imposta diversi, è necessario che gli stessi siano certificati in maniera autonoma e dimostrabile in via di fatto, come ad esempio, nel caso citato, attraverso la presentazione della CILA o della comunicazione di fine lavori all’Enea.
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