Chi siamo
Gli scopi fondamentali di AiCARR sono: 
  • La produzione e la diffusione della cultura del benessere sostenibile.
  • La formazione e lo sviluppo professionale degli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione.
  • Il contributo alla discussione ed alla elaborazione delle normative di settore.
  • La collaborazione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti governativi, italiani ed europei.

Per saperne di più clicca sull'immagine.

 

10/09/2015
 
Pubblicato il nuovo Codice di prevenzione incendi
 

Soddisfazione per il Comitato Tecnico Sicurezza e Prevenzione Incendi AiCARR dopo la pubblicazione, avvenuta il 20 agosto scorso, del nuovo Codice di prevenzione incendi, dove, come auspicato dal Comitato stesso, viene superata la prescrizione di utilizzare fluidi refrigeranti non tossici e non infiammabili anche per una serie di attività soggette ai controlli  di prevenzione incendi e per le quali non esiste una Regola Tecnica.

Il nuovo Codice di Prevenzione incendi, pubblicato come DM 03/08/2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", si prefigge lo scopo di "semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla Prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali".

Il nuovo provvedimento intende quindi superare l'attuale approccio di tipo "prescrittivo" del vigente panorama normativo di riferimento,  basato su un'articolata e complessa stratificazione di norme, circolari e pareri, a favore di un approccio "prestazionale"  che consente di adottare soluzioni tecniche più adeguate all'attività interessata.

Il Codice si può applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio  delle attività di cui all'allegato I  del  DPR n.151/2011, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da  42  a  47;  da  50  a 54;  56;  57;  63;  64; 70;  75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai  locali  adibiti  al ricovero di natanti e aeromobili, e  76.

Si tratta, sostanzialmente delle attività industriali, dei CED per i quali, come si diceva, non esiste una Regola Tecnica di Prevenzione Incendi. Il Codice non è invece applicabile alle restanti attività descritte nel suddetto allegato (fra le quali: strutture alberghiere, scuole, strutture sanitarie, attività commerciali, uffici, centrali termiche ed elettriche). Da sottolineare che, nella parte destinata alla Sicurezza degli Impianti tecnologici e di servizio, si dice che "Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici, garantiscono i minimi requisiti necessari per la Sicurezza in caso di incendio".  Nel caso dei fluidi refrigeranti il riferimento, quindi, è costituito dalle Norme della Serie EN 378.

Più nel dettaglio il DM si compone di cinque articoli e di un Allegato Tecnico, suddiviso in 4 sezioni: Sezione G Generalità, che riporta i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio; la Sezione S Strategia Antincendio, con le misure di prevenzione, protezione e gestione dell'incendio applicabili alle diverse attività, la Sezione V Regole tecniche verticali, recante le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione S.

 

 

 

 

 

 
> Torna alla newsletter

AiCARR
Via Melchiorre Gioia 168 - 20125 Milano - Italia - Tel. 02 67479270 - Fax 02 37928719 - info@aicarr.org

I nostri Orari: h. 8.30 - 17.30 dal lunedì al venerdì
 
C.F. 80043950155 • P.IVA. 08075890965 • Codice Destinatario SDI: K1L103O Mappa del sitoTutela e responsabilitàPrivacy