STATUTO
“ASSOCIAZIONE ITALIANA CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA, RISCALDAMENTO, REFRIGERAZIONE – AiCARR”
ARTICOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopi
1.1 - E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione – AiCARR”.
1.2 - AiCARR è una Associazione senza scopi di lucro, apolitica e resta estranea ad ogni attività industriale o commerciale, come pure ai rapporti di lavoro individuali o collettivi dei propri Soci.
1.3 - La sede legale di AiCARR è in Milano.
1.4 - Finalità dell’Associazione è promuovere la cultura del comfort ambientale, l’innovazione delle tecnologie per il riscaldamento, la ventilazione, il condizionamento dell’aria e la refrigerazione e l’implementazione delle infrastrutture per la produzione, la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia nei settori civile e industriale, contribuendo allo sviluppo sostenibile.
L’Associazione promuove inoltre la diffusione della cultura energetica e termotecnica, con particolare riferimento alle problematiche relative all'uso consapevole dell'energia e delle risorse naturali.
1.5 - Le finalità dell’Associazione si esplicano in ambito nazionale e internazionale.
1.6 - L’Associazione promuove e mantiene rapporti con altre Associazioni italiane e straniere aventi finalità convergenti con le proprie. AiCARR è Associata ad ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) e aderisce a REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations).
1.7 - L’Associazione è impegnata nella diffusione della conoscenza in tutte le possibili forme, nella creazione di reti informative, nella elaborazione di norme cogenti e volontarie e nella formazione e qualificazione degli/lle operatori/trici. In particolare, AiCARR promuove attività convegnistiche e seminariali e corsi di formazione e aggiornamento, contribuisce allo studio e alla stesura della normativa tecnica nazionale e internazionale collaborando con gli Enti preposti, propone e divulga testi tecnico-scientifici e atti congressuali, invia notiziari circa le attività Sociali e di settore mediante la rivista organo ufficiale dell’Associazione, il sito web e altri mezzi multimediali.
1.8 - AiCARR può svolgere, in ogni caso, ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari, ivi incluse attività commerciali marginali, comunque connesse, strumentali, e accessorie rispetto a quelle istituzionali, nel rispetto dei limiti di legge e compatibilmente con la natura di ente non-profit dell’associazione.
1.9 - AiCARR è retta dal presente Statuto, la cui attuazione operativa, ove occorra, è demandata ad appositi regolamenti, definiti nel seguito “regolamenti attuativi”.
1.10 - Per quanto qui non espressamente contemplato si farà riferimento al Codice Civile e alle vigenti leggi.
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ARTICOLO 2 – Del patrimonio
2.1 - Il patrimonio Sociale è formato:
- dai beni immobili e mobili che diventeranno a qualsiasi titolo di proprietà di AiCARR,
- dalle eccedenze annuali di bilancio,
- da eventuali donazioni e lasciti di qualsiasi natura.
2.2 - Gli introiti dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote Sociali annue;
- dall’attività di formazione;
- dall’attività di divulgazione;
- dai proventi derivanti dall’effettuazione di studi e/o servizi per conto di terzi o della Pubblica Amministrazione;
- dalle rendite del suo patrimonio;
- da attività di raccolta fondi;
- da ogni contributo economico proveniente da soggetti pubblici o privati.
2.3 - Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli/lle Associati/e, neppure in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
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ARTICOLO 3 – Ammissione ad AiCARR
3.1 - Tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione possono divenire Soci/e dell’Associazione nelle varie categorie previste dall’Art. 4.
3.2 - Le richieste di ammissione sono trasmesse all’Associazione da parte del/della Candidato/a, via fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o attraverso il sito AICARR e vengono vagliate dalla Giunta Esecutiva e ratificate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
3.3 - L’eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato dal Consiglio stesso e comunicato al/la Candidato/a, che potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.
3.4 - La qualità di Associato/a non è trasmissibile.
3.5 - L’iscrizione comporta l’automatica accettazione del Codice Etico di AiCARR.
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ARTICOLO 4 – Categorie di Associazione
4.1 - Le categorie di Associazione sono le seguenti: Effettivo/a, Studente, Giovane, Oro, Platino, Collettivo/a, Sostenitore/trice, Sostenitore/trice Benemerito/a, Onorario/a:
a) Socio/a Effettivo/va: persona fisica maggiorenne che opera nel campo oggetto dello scopo Associativo così come definito all’Art. 1.4 del presente Statuto.
b) Socio/a Studente: Socio/a Effettivo/a iscritto/a a corsi di studio o di dottorato tenuti presso Università o presso Istituti legalmente riconosciuti per le materie attinenti l’attività di AiCARR secondo quanto previsto all'Art. 1.4 del presente Statuto; la qualifica di Socio/a Studente decade nell’anno solare successivo a quello di conseguimento del titolo di studio e comunque al compimento del 30° anno di età.
c) Socio/a Giovane: Socio/a Effettivo/a con anzianità di iscrizione inferiore a 3 anni che non goda contemporaneamente della qualifica di Socio/a Studente e che comunque abbia un’età inferiore a 35 anni, oppure Socio/a Studente per tre anni consecutivi a partire dal momento della cessazione degli studi
d) Socio/a Oro: Socio/a Effettivo/a che abbia compiuto il 70° anno di età e maturato l’anzianità di 25 anni di iscrizione.
e) Socio/a Platino: Socio/a Effettivo/a che abbia compiuto il 75° anno di età e maturato l’anzianità di 40 anni di iscrizione.
f) Socio/a Collettivo/a: Ente, Azienda o persona giuridica che desidera partecipare alle attività di AiCARR. Può indicare 1 (uno/a) proprio/a delegato/a che gode delle prerogative di Socio/a Effettivo/a una volta accettato/a secondo le modalità di cui all’Art. 3.
g) Socio/a Sostenitore/trice: Ente, Azienda o persona giuridica che opera nei settori di interesse di AiCARR e che desidera partecipare all'attività di AiCARR. Può indicare fino a 3 (tre) suoi/e delegati/e, ciascuno/a dei/delle quali gode delle prerogative di Socio/a Effettivo/a una volta accettato/a secondo le modalità di cui all’Art. 3.
h) Socio Sostenitore/trice Benemerito/a: Ente, Azienda o persona giuridica che opera nei settori di interesse di AiCARR e che desidera partecipare all'attività dell’Associazione. Può indicare fino a 5 (cinque) suoi/sue delegati/e ciascuno/a dei/delle quali gode delle prerogative di Socio/a Effettivo/a una volta accettato/a secondo le modalità di cui all’Art. 3.
L’insieme dei Soci e delle Socie Sostenitori/trici Benemeriti/e costituisce la Consulta Industriale di AiCARR.
i) Socio/a Onorario/a: studioso/a o tecnico/a di chiara fama o Socio/a Effettivo/a che abbia acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione o in campo scientifico o in campo professionale. La nomina a Socio/a Onorario/a deve essere proposta dalla Giunta Esecutiva, approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea Generale.
4.2 - Con l’esclusione dei Soci e delle Socie Onorari/e, Oro e Platino, il passaggio tra le categorie di Associazione di cui ai punti precedenti deve essere richiesto dall’interessato/a, approvato dalla Giunta Esecutiva e ratificato dal ConsiglioDirettivo.
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ARTICOLO 5 – Quote sociali
5.1 - La quota annuale di Associazione dovuta ad AiCARR dal/dalla Socio/a Effettivo/a viene definita "quota ordinaria". È fissata dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Tesoriere/a entro il 30 novembre di ciascun anno ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
5.2 - La quota annuale di Associazione per le categorie di Associazione Studenti, Giovani e Oro è fissata dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Tesoriere entro il 30 novembre di ciascun anno ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Tale quota deve essere inferiore a quella ordinaria di cui all'art. 5.1.
5.3 - La quota annuale di Associazione per la categoria Collettivo/a è fissata dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Tesoriere/a entro il 30 novembre di ciascun anno ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Tale quota deve essere pari ad almeno 5 (cinque) volte la quota ordinaria di cui all'articolo 5.1.
5.4 - La quota annuale di Associazione per la categoria Sostenitore è fissata dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere entro il 30 novembre di ciascun anno ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Tale quota deve essere pari ad almeno 10 (dieci) volte la quota ordinaria di cui all'articolo 5.1.
5.5 - La quota annuale di Associazione per la categoria Sostenitore/trice Benemerito/a è fissata dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Tesoriere entro il 30 novembre di ciascun anno ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Tale quota deve essere pari ad almeno 100 (cento) volte la quota ordinaria di cui all'art. 5.1.
5.6 - L'Associazione si impegna a comunicare a tutti/e i/le propri/e iscritti/e l'importo della quota Associativa dovuta per l'anno successivo a quello corrente avvalendosi anche di mezzi di comunicazione quali fax, posta elettronica e posta elettronica certificata. Fanno eccezione i Soci Onorari, le Socie Onorarie, i Soci e le Socie Platino e gli/le ex Presidenti, che sono esentati/e dal pagamento della quota associativa.
5.7 - La quota di Associazione deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno. Il/la Tesoriere/a dell'Associazione cura la riscossione delle quote e degli importi eventualmente dovuti ad AiCARR.
Per la categoria Sostenitore/trice Benemerito/a il Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere può individuare modalità di pagamento differenti.
5.8 - Il versamento della quota entro il termine previsto è condizione sine qua non per l'esercizio dei diritti conferiti dalla qualità di Socio /a dell'Associazione, specificati all'Art. 6. Esso è anche condizione essenziale per partecipare validamente alle Assemblee Generali di cui all'art. 10.1 e per richiedere riunioni straordinarie dell'Assemblea Generale di cui all'Art. 10.4.
5.9 - La quota Associativa versata dal Socio/a e qualsiasi contributo Associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili. La richiesta di passaggio da una categoria Associativa a un'altra nell'anno associativo deve essere approvata dal Consiglio, che decide anche in merito alle modalità di pagamento della relativa quota.
5.10 - In caso di recesso anticipato dalla qualità di Socio/a, qualunque sia la Categoria di appartenenza e qualunque sia la causa del recesso, la quota Associativa non è rimborsabile per il periodo non goduto.
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ARTICOLO 6 – Diritti e doveri dei Soci
6.1 - Tutti/e i/le Soci/e in regola con i versamenti della quota Associativa hanno diritto a:
- partecipare all'attività Sociale nei modi stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti attuativi vigenti;
- proporsi quale candidato/a alle cariche Sociali elettive;
- votare in Assemblea o in Referendum e sostenere candidature alle cariche Sociali elettive;
- partecipare alle elezioni delle seguenti cariche elettive: Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori;
- ricevere gratuitamente o a condizioni di favore le pubblicazioni di AiCARR;
- usufruire di tutte le condizioni ottenute da AiCARR a seguito di convenzioni con altri Enti e Associazioni;
- consultare i libri e i periodici esistenti presso la biblioteca dell'Associazione;
- accedere ai servizi on line dell'Associazione.
6.2 - I/Le Soci/e Studenti possono nominare in seno alla propria categoria comitati di rappresentanza per dibattere particolari problemi di loro interesse e competenza.
6.3 - Il comportamento del/della Socio/a deve essere coerente con gli scopi dell'Associazione ed eticamente corretto nei rapporti con gli/le altri/e Soci/e, anche in conformità a quanto previsto dal Codice Etico di AiCARR.
6.4 - Il/La Socio/a può presentare al Collegio dei Probiviri ricorso avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo nei suoi confronti.
6.5 - Su richiesta scritta del 10% di coloro che hanno diritto di voto possono essere convocate riunioni straordinarie dell'Assemblea Generale o può essere richiesta l'indizione di referendum.
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ARTICOLO 7 – Diritto di voto
7.1 - I/Le Soci/e godono del diritto di voto per l'elezione degli organi direttivi elettivi dell'Associazione, per le delibere dell'Assemblea e per l'approvazione e le modifiche dello Statuto Associativo e dei regolamenti attuativi.
7.2 - Sono ammessi al voto tutti/e i/le Soci/e appartenenti alle categorie Effettivo/a, Studente, Giovane, Oro, Platino, Onorario/a che hanno diritto a un voto ciascuno/a.
Sono altresì ammessi al voto i/le delegati/e dei/delle Soci/e appartenenti alle categorie Collettivo/a, Sostenitore/trice, Sostenitore/trice Benemerito/a che hanno diritto a un voto ciascuno/a.
7.3 - Possono votare soltanto i/le Soci/e in regola con il versamento della quota Associativa dell'anno solare in corso alla data di 15 giorni precedente a quella del voto, i Soci Onorari/le Socie Onorarie e i Soci/le Socie Platino e gli/le ex Presidenti.
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ARTICOLO 8 – Perdita della qualifica
8.1 - La qualifica di Socio/a si perde:
- per recesso volontario del/della Socio/a, che va notificato alla Segreteria di AiCARR per iscritto, tramite posta ordinaria, posta elettronica o posta elettronica certificata;
- per morosità, qualora quest'ultima si protragga per oltre un trimestre a decorrere dal termine ultimo stabilito per il pagamento della quota Sociale annuale di cui all'art. 5;
- per esclusione: un/a Socio/a può essere dichiarato/a escluso/a qualora venga meno ai doveri Sociali e/o al Codice Etico di AiCARR o svolga attività in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione. La contestazione al/la Socio/a dei motivi che danno luogo alla proposta di esclusione deve avvenire con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata inviata dal/dalla Presidente di AiCARR al Socio/a trasgressore/a, previo parere conforme del Consiglio Direttivo, e notificata al Collegio dei Probiviri. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della lettera di contestazione, il/la Socio/a oggetto del provvedimento può inviare tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata le proprie eventuali giustificazioni e difese al/la Presidente, che le invia al Collegio dei Probiviri. Il Collegio entro 30 giorni deve fornire le proprie conclusioni al/la Presidente, che le trasmette al Consiglio Direttivo. Nel caso le giustificazioni e le difese del/della Socio/a non siano ritenute valide o siano state presentate oltre i termini sopra specificati, il/la Socio/a viene dichiarato/a temporaneamente sospeso/a con effetto immediato, in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all'Assemblea Generale che, sulla base della relazione del Collegio dei Probiviri, decide nella riunione immediatamente successiva alla data del provvedimento di sospensione.
8.2 - Il/la Socio/a escluso/a non ha diritto alla restituzione della quota Associativa versata né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
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ARTICOLO 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l’Assemblea Generale
- il/la Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il/la Tesoriere/a
- la Giunta Esecutiva
- il/la Vice Presidente Vicario/a
- i Vice Presidenti delegati
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri
- il Comitato di Presidenza.
Gli Organi dell’Associazione indicati ai punti b) c) e i) vengono eletti mediante votazione come precisato all’Art. 22.
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ARTICOLO 10 – Assemblea Generale
10.1 - L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto, come definito all'art.7.
10.2 - L'Assemblea Generale:
- approva il bilancio annuale consuntivo economico e patrimoniale e il bilancio preventivo, redatti a cura del/della Tesoriere/a e corredati dalle relazioni del/della Tesoriere/a e del Collegio dei Revisori, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni modifica dello Statuto;
- ratifica la nomina dei Soci Onorari e delle Socie Onorarie;
- delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e sulle direttive di ordine generale;
- decide in merito all'esclusione di Soci/Socie colpevoli verso l'Associazione di atti di indegnità morale o in aperto contrasto con gli ordinamenti e il Codice Etico di AiCARR;
- approva ed emana i regolamenti attuativi dello Statuto proposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, come indicato all'articolo 15 che segue;
- approva la nomina dei membri del Collegio dei Probiviri designati/e dal Consiglio Direttivo;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la partecipazione al capitale Sociale di Società che, in coerenza con le finalità culturali dell'Associazione e a supporto delle sue attività, svolgano funzioni di diffusione della conoscenza, gestione di reti informative, formazione e qualificazione degli/lle operatori/trici di settore. Nel caso di partecipazioni di cui al periodo precedente, il bilancio della partecipata dovrà essere allegato a quello dell'associazione;
- delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione;
- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, nominandolo.
L'Assemblea Generale può riunirsi con l'effettiva presenza dei partecipanti in uno stesso luogo e/o attraverso la partecipazione di questi ultimi dislocati in più luoghi, audio o video collegati, alla condizione che il/la Presidente e il/la Segretario/a delle riunioni siano presenti nello stesso luogo, che agli stessi sia consentito di accertare l'identità dei partecipanti e il regolare svolgimento dell'adunanza e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votare sugli argomenti all'ordine del giorno. A condizione inoltre che siano informati i partecipanti dei luoghi e delle modalità di collegamento telematico ed infine che, di quanto sopra, venga data indicazione nel verbale redatto a cura del Presidente e del/della Segretario/a delle riunioni.
10.3 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, il/la Presidente e i/le Consiglieri/e non hanno diritto di voto.
10.4 - La riunione ordinaria dell'Assemblea Generale è presieduta dal/dalla Presidente e convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente nel mese di aprile.
10.5 - Riunioni straordinarie dell'Assemblea Generale o deliberazioni per referendum possono essere tenute:
- su richiesta scritta del 10% di coloro che hanno diritto di voto;
- su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta del/della Presidente o del/della Tesoriere/a o del Collegio dei Revisori.
10.6 - Ciascun/a Socio/a avente diritto di voto ha la facoltà, in sede di riunione dell'Assemblea Generale e limitatamente all'approvazione dei bilanci, di presentare deleghe in numero non superiore a tre.
10.7 - La riunione dell'Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno di coloro che hanno diritto di voto; in seconda convocazione, e nella stessa sede, qualunque sia il numero de/delle Soci/e aventi diritto di voto presenti fisicamente o per delega.
10.8 - L'Assemblea Generale delibera, limitatamente agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, con approvazione a maggioranza assoluta (50%+1 degli aventi diritto).
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ARTICOLO 11 – Presidente
11.1 - Il/la Presidente viene eletto/a dai/dalle Soci/e aventi diritto per un mandato triennale. Viene eletto/a per un triennio e assume la carica dopo l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente all'inizio del triennio, da parte dell'Assemblea Generale, entro e non oltre il mese di aprile senza possibilità di rielezione consecutiva. La votazione si tiene un anno prima della scadenza del mandato del Presidente in carica. Fino al momento in cui assume la presidenza è definito "Presidente Eletto", con le funzioni di cui all'Art. 11.13. La carica di Presidente Eletto/a è incompatibile con altre cariche e nomine precedentemente ricoperte in Associazione.
11.2 - Il/la Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il/la Vice Presidente Vicario/a ed eventuali Vice Presidenti delegati/e.
11.3 - Il/la Presidente propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione i nomi del/della Tesoriere/a e dei/delle responsabili delle Commissioni, necessari per il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione del suo programma.
11.4 - Il/la Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti e ha la facoltà di esigere e quietanzare qualsiasi somma e fare qualsiasi operazione con banche, istituti di credito e società finanziarie. In sua assenza e/o impedimento è sostituito/a dal/dalla Vice Presidente Vicario/a.
11.5 - Il/la Presidente presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva e ne convoca le riunioni; è il/la principale esponente dell'Associazione e la dirige. Il/La Presidente può delegare, in sua assenza, il/la Vice Presidente Vicario/a o altro/a Vice Presidente a presiedere le riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo.
11.6 - Il/La Presidente può convocare riunioni straordinarie dell'Assemblea Generale o può indire referendum.
11.7 - Il/La Presidente o un/a suo/a delegato/a è il Direttore/trice Scientifico/a della Rivista organo ufficiale dell'Associazione. In questo ruolo è assistito/a da un Comitato di Redazione, nominato dal Consiglio Direttivo su sua proposta.
11.8 - Il/la Presidente propone alla Giunta Esecutiva i nomi dei membri del CdA delle società partecipate.
11.9 - Il/La Presidente esprime il proprio parere sul nome del Direttore/della Direttrice Responsabile della Rivista organo ufficiale dell'Associazione, che è designato/a dall'Editore, e lo sottopone al Consiglio Direttivo per la ratifica.
11.10 - Il/La Presidente ha il compito di attivare e accertare l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, in ciò assistito dal/dalla Segretario/a Generale dell'Associazione, di cui all'Art. 18.
11.11 - In caso di vacatio della carica di Presidente subentra nella carica il/la Vice Presidente Vicario/a.
11.12 - In caso di impedimento del/della "Presidente Eletto/a" a entrare in carica, il Consiglio Direttivo può prorogare la durata della carica del/della Presidente uscente per il tempo necessario all'espletamento di nuove elezioni e comunque non oltre 12 mesi.
11.13 - Il/La "Presidente Eletto/a" assiste all'attività del/della Presidente in carica e partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, in modo da conoscere il funzionamento degli Organi Associativi, ma senza diritto di voto. Il "Presidente Eletto" /la "Presidente Eletta" assume la Presidenza contemporaneamente all'entrata in carica del nuovo Consiglio Direttivo.
11.14 - Il/La Presidente, il/la "Presidente Eletto/a" e il/la Vice Presidente Vicario/a non ricevono alcun compenso per la carica ricoperta, sotto qualsiasi forma.
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ARTICOLO 12 – Consiglio Direttivo
12.1 - Il Consiglio Direttivo, eletto dai Soci aventi diritto, presieduto e convocato dal Presidente, è formato da un minimo di nove a un massimo di ventuno componenti, compreso il/la Presidente e il/la Tesoriere. Il numero esatto dei componenti viene stabilito dall'Assemblea Generale su proposta del/della Presidente Eletto/a.
Si riunisce di norma ogni tre mesi.
12.2 - Il Consiglio Direttivo:
- nomina tra i suoi membri, su proposta del/della Presidente, il Tesoriere/la Tesoriera dell'Associazione a maggioranza qualificata (2/3 dei suoi membri);
- nomina a maggioranza semplice fra i suoi membri, su proposta del/della Presidente, i/le responsabili delle Commissioni necessarie per il conseguimento dello scopo Sociale;
- designa i membri del Collegio dei Probiviri, i cui nomi sottopone all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- nomina i/le Delegati/e Territoriali, di cui all'Art. 21, su proposta del/della Presidente;
- fissa l'importo della quota Associativa annuale su proposta del/della Tesoriere/a;
- stabilisce gli indirizzi generali dell'Associazione e della Rivista organo ufficiale dell'Associazione;
- ratifica le delibere della Giunta Esecutiva e approva tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo e alla corretta gestione dell'Associazione;
- vigila sul funzionamento dei servizi dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea Generale il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo dell'anno in corso;
- ratifica le domande di iscrizione all'Associazione, precedentemente vagliate dalla Giunta Esecutiva;
- fornisce al/alla Presidente il parere motivato sulla eventuale esclusione di un/a Socio/a da sottoporre all'Assemblea Generale secondo quanto previsto all'art. 10.2;
- assume le deliberazioni che non richiedono il parere dell'Assemblea;
- nomina il Comitato di Redazione della rivista dell'Associazione su proposta del/della Presidente;
- nomina il Comitato Scientifico della rivista dell'Associazione su proposta del/della Presidente;
- approva i regolamenti attuativi proposti dalla Giunta Esecutiva e li sottopone all'Assemblea Generale per l'approvazione e l'emanazione;
- può cooptare quali Consiglieri/e aggiunti/e, con votazione a maggioranza assoluta, quei/lle Soci/e di AiCARR che siano ritenuti in grado di collaborare efficacemente allo svolgimento delle attività dell'Associazione. I/Le Consiglieri/e aggiunti/e possono esprimere solo pareri consultivi, ma non voti deliberativi;
- propone le modifiche di statuto;
- può richiedere a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di convocare riunioni straordinarie dell'Assemblea Generale o di indire referendum;
- propone lo scioglimento dell'Associazione;
- nomina il/la Presidente del Collegio dei Revisori su proposta del/della Presidente;
- stabilisce gli indirizzi generali di intervento delle società controllate.
12.3 - I/Le Consiglieri/e sono eletti/e per un triennio e assumono la carica dopo l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente all'inizio del triennio, da parte dell'Assemblea Generale, entro e non oltre il mese di aprile
12.4 - Ciascun/a Consigliere/a è rieleggibile per un solo mandato consecutivo al primo. A ogni elezione almeno un terzo dei membri del Consiglio uscente deve essere sostituito.
Qualora il numero dei membri del Consiglio uscenti e rieletti/e superi i due terzi del totale, risulteranno esclusi/e i/le rieletti/e eccedenti che abbiano riportato meno voti e, in caso di parità, quelli con minore anzianità di iscrizione ad AiCARR. Il calcolo del terzo va fatto per eccesso.
12.5 - Ogni qualvolta si renda vacante un posto di Consigliere/a subentra nella carica il/la primo/a dei/lle non eletti/e.
Ai fini della rieleggibilità, il periodo incompleto di appartenenza al Consiglio Direttivo è computato come un intero mandato.
12.6 - Il/La Presidente di un'altra Associazione, o persona da lui/lei delegata, può partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo di AiCARR sulla base della reciprocità. Tale partecipazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo di AiCARR. Il/La Presidente di un'altra Associazione può esprimere solo pareri consultivi e non voti deliberativi.
12.7 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del/della Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 della componente elettiva, che non può essere disattesa. In quest'ultimo caso, la convocazione del Consiglio deve avvenire entro 90 giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte del/della Presidente.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono diramate dal/dalla Presidente con comunicazione inoltrata almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve elencare i punti sui quali il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata almeno 48 ore prima della seduta.
12.8 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ritenute valide quando sia presente la maggioranza semplice dei membri del Consiglio in carica, escluso/a il/la Presidente. Qualora non si verifichi questa condizione, il/la Presidente deve fissare una nuova seduta, che deve tenersi entro dieci giorni, dandone comunicazione a tutti i membri del Consiglio in carica.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi con l'effettiva presenza dei partecipanti in uno stesso luogo e/o attraverso la partecipazione di questi ultimi dislocati in più luoghi, audio o video collegati, alla condizione che il/la Presidente e il/la Segretario/a delle riunioni siano presenti nello stesso luogo, che agli stessi sia consentito di accertare l'identità dei partecipanti e il regolare svolgimento dell'adunanza e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votare sugli argomenti all'ordine del giorno. A condizione inoltre che siano informati i partecipanti dei luoghi e delle modalità di collegamento telematico e infine che, di quanto sopra, venga data indicazione nel verbale redatto a cura del/della Presidente e del/della Segretario/a delle riunioni.
12.9 - I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcun compenso per la carica ricoperta, sotto qualsiasi forma.
12.10 - La Consulta Industriale di cui all'articolo 4.1 h, elegge tra i suoi delegati e le sue delegate in Associazione un/a proprio/a rappresentante che assume il ruolo di Osservatore/trice della Consulta Industriale e partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo esprimendo solo pareri consultivi e non voti deliberativi, a meno che non sia anche membro del Consiglio Direttivo.
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ARTICOLO 13 – Tesoriere/a
13.1 - Il/La Tesoriere/a viene nominato/a dal Consiglio Direttivo, su proposta del/della Presidente, tra i suoi membri a maggioranza qualificata (2/3).
13.2 - Il/La Tesoriere/a:
- controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione;
- sovraintende alla compilazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, che presenta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale, previo esame da parte del Collegio dei Revisori;
tutto ciò nell'ambito delle disposizioni emanate dai regolamenti vigenti, dal Consiglio Direttivo e dal/dalla Presidente.
13.3 - Le competenze del/della Tesoriere/a sono fissate da apposito regolamento di Tesoreria proposto dalla Giunta Esecutiva e approvato dal Consiglio Direttivo.
13.4 - In caso di vacatio del/della Tesoriere/a si possono verificare tre casi:
- La vacatio del/della Tesoriere/a è temporanea: il/la Presidente assume "pro tempore" le funzioni e i compiti del/della Tesoriere/a;
- La vacatio del/della Tesoriere/a è definitiva e si verifica prima dell'ultimo semestre del triennio elettivo: si procede secondo quanto previsto al punto 13.1;
- La vacatio del/della Tesoriere/a è definitiva e si verifica nell'ultimo semestre del triennio elettivo: nel caso in cui il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, il Presidente può assumere le funzioni e i compiti del/della Tesoriere/a.
13.5 - Il/La Tesoriere/a non riceve alcun compenso per la carica ricoperta, sotto qualsiasi forma.
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ARTICOLO 14 – Giunta Esecutiva
14.1 - I membri della Giunta Esecutiva sono il/la Presidente, il/la Vice Presidente Vicario/a, i/il/la Vice Presidenti/e delegati/o/a, il/la Tesoriere/a e i/le responsabili delle Commissioni che il/la Presidente ritiene di dover attivare per la realizzazione del suo programma elettorale. Il numero di membri della Giunta Esecutiva deve essere inferiore alla metà meno uno di quello dei membri del Consiglio.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal/dalla Presidente o in sua vece dal/dalla Vice Presidente Vicario/a, in subordine da un/a Vice Presidente delegato/a o, in assenza di questi/e, dal/dalla Consigliere/a più anziano/a.
14.2 - La Giunta Esecutiva provvede all'attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio Direttivo e assume delibere di urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo alla prima riunione di quest'ultimo. Formula i Regolamenti attuativi che propone al Consiglio Direttivo.
14.3 - La Giunta esecutiva nomina i membri del CdA delle società partecipate su proposta del/della Presidente.
14.4 - Tutte le delibere della Giunta Esecutiva devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
14.5 - La Giunta Esecutiva deve essere riunita almeno 6 volte all'anno su convocazione del/della Presidente, con le stesse modalità stabilite per la convocazione del Consiglio Direttivo.
14.6 - Il membro della Giunta Esecutiva che risulti assente ingiustificato/a alle riunioni per quattro volte consecutive decade dalla carica in seno alla Giunta Esecutiva e dall'eventuale incarico di responsabile di Commissione.
14.7 - Le riunioni della Giunta Esecutiva sono ritenute valide quando sia presente la maggioranza semplice dei membri della Giunta in carica, escluso/a il/ la Presidente. Qualora non si verifichi questa condizione, il/la Presidente deve fissare una nuova seduta che deve tenersi entro dieci giorni, dandone comunicazione a tutti i membri della Giunta Esecutiva in carica.
La Giunta Esecutiva può riunirsi con l'effettiva presenza dei partecipanti in uno stesso luogo e/o attraverso la partecipazione di questi ultimi dislocati in più luoghi, audio o video collegati, alla condizione che il/la Presidente e il Segretario delle riunioni siano presenti nello stesso luogo, che agli stessi sia consentito di accertare l'identità dei partecipanti e il regolare svolgimento dell'adunanza e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votare sugli argomenti all'ordine del giorno. A condizione inoltre che siano informati i partecipanti dei luoghi e delle modalità di collegamento telematico ed infine che, di quanto sopra, venga data indicazione nel verbale redatto a cura del Presidente e del Segretario delle riunioni.
14.8 - La Consulta Industriale, di cui all'Art. 4.1.h), elegge tra i suoi delegati e le sue delegate in Associazione un proprio rappresentante che assume il ruolo di Osservatore/trice della Consulta Industriale e partecipa ai lavori della Giunta Esecutiva esprimendo solo pareri consultivi e non voti deliberativi, a meno che non sia anche membro del Consiglio Direttivo.
14.9 - I membri di Giunta possono stabilire, a maggioranza assoluta, di invitare chiunque ritengano utile per conseguire gli obiettivi del programma. Queste persone possono esprimere solo pareri consultivi, ma non voti deliberativi.
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ARTICOLO 15 – Collegio dei Revisori
15.1 - Il Collegio dei/delle Revisori/e è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che durano in carica 3 anni.
15.2 - I membri effettivi e i due supplenti sono eletti direttamente dai/dalle Soci/e.
I/Le Soci/e eletti/e quali membri effettivi o supplenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche all'interno dell'Associazione.
15.3 – Il/La Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto/a al registro dei revisori legali dei conti.
15.4 - Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte relative ai documenti contabili redigendo apposite relazioni ed effettua le verifiche di cassa.
Il Collegio dei Revisori può riunirsi in presenza o per via telematica.
15.5 - Il Collegio dei Revisori può convocare l'Assemblea Generale in sede straordinaria e nei casi di legge.
15.6 - I membri del Collegio dei Revisori, che siano Soci/e dell'Associazione, non ricevono alcun compenso per la carica ricoperta, sotto qualsiasi forma.
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ARTICOLO 16 - Collegio dei Probiviri
16.1 - Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri scelti tra i/le Soci/e aventi diritto, viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata (2/3) e approvato dall'Assemblea Generale; decade con il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
16.2 - Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un/una Presidente e delibera le modalità del proprio funzionamento.
Il Collegio dei Probiviri può riunirsi con l'effettiva presenza dei partecipanti in uno stesso luogo e/o attraverso la partecipazione di questi ultimi dislocati n più luoghi, audio o video collegati, alla condizione che il/la Presidente e il/la Segretario/a delle riunioni siano presenti nello stesso luogo, che agli stessi sia consentito di accertare l'identità dei partecipanti e il regolare svolgimento dell'adunanza e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votare sugli argomenti all'ordine del giorno. A condizione inoltre che siano informati i partecipanti dei luoghi e delle modalità di collegamento telematico ed infine che, di quanto sopra, venga data indicazione nel verbale redatto a cura del Presidente e del Segretario delle riunioni.
16.3 - Il Collegio dei Probiviri:
- dirime le vertenze tra i/le Soci/e per questioni Associative nel rispetto della privacy, informando il/la Presidente delle conclusioni cui addiviene;
- affronta le questioni inerenti la non osservanza del Codice Etico dell'Associazione da parte di un/a Socio/a nel rispetto della privacy, informando il Presidente delle conclusioni cui addiviene;
- giudica i ricorsi dei/delle Soci/e ai quali è stato notificato il provvedimento di esclusione come previsto al punto 8.1.
16.4 - Nel caso in cui si renda vacante un posto nel Collegio dei Probiviri, il/la sostituto/a è nominato/a dal Consiglio Direttivo su proposta dei membri del Collegio dei Probiviri. La nomina viene approvata dall'Assemblea Generale.
16.5 - I membri del Collegio dei Probiviri non ricevono alcun compenso per la carica ricoperta, sotto qualsiasi forma.
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ARTICOLO 17 – Comitato di Presidenza
17.1 - Il Comitato di Presidenza, composto di diritto da tutti/e gli/le ex Presidenti dell'Associazione, è presieduto dal/dalla Presidente in carica ed è organo consultivo del/dalla Presidente senza voto deliberativo.
17.2 - Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del/della Presidente.
Il Comitato di Presidenza può riunirsi con l'effettiva presenza dei partecipanti in uno stesso luogo e/o attraverso la partecipazione di questi ultimi dislocati n più luoghi, audio o video collegati, alla condizione che il/la Presidente e il/la Segretario/a delle riunioni siano presenti nello stesso luogo, che agli stessi sia consentito di accertare l'identità dei partecipanti e il regolare svolgimento dell'adunanza e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e votare sugli argomenti all'ordine del giorno. A condizione inoltre che siano informati i partecipanti dei luoghi e delle modalità di collegamento telematico ed infine che, di quanto sopra, venga data indicazione nel verbale redatto a cura del Presidente e del Segretario delle riunioni.
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ARTICOLO 18 – Segretario/a Generale
18.1 - Il/La Segretario/a Generale viene nominato/a dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Presidente e, nel caso emergesse la necessità di una sua sostituzione, sentite le motivazioni espresse dal/dalla Presidente, è il Consiglio Direttivo ad esprimersi in merito con una votazione a maggioranza assoluta.
18.2 - Il/La Segretario/a Generale è un/una funzionario/a dell'Associazione, responsabile della struttura tecnico-amministrativa-gestionale di AiCARR. Risponde direttamente al/la Presidente.
18.3 - Il/La Segretario/a Generale, che deve avere idonee competenze sotto il profilo amministrativo, gestionale e tecnico, non può rivestire altri ruoli istituzionali nell'ambito dell'Associazione.
18.4 - Il Segretario/La Segretaria Generale deve:
- collaborare con gli organi dell'Associazione per il buon funzionamento di quest'ultima;
- mantenere i rapporti tra l'Associazione e i/le Soci/e;
- sovraintendere al funzionamento della Segreteria;
- redigere, firmare e custodire i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e di quelle del Consiglio Direttivo e della Giunta.
Predispone/collabora a proposte per i regolamenti attuativi.
18.5 - Il/La Presidente, all'atto dell'entrata in carica, attribuisce al/lla Segretario/a Generale ulteriori compiti, mansioni e responsabilità oltre a quelli definiti all'art. 18.4 nel rispetto delle indicazioni dei regolamenti vigenti. Tali compiti, mansioni e responsabilità devono avere evidenza in un verbale approvato dal Consiglio Direttivo.
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ARTICOLO 19 – Consiglieri/Consigliere
19.1 - Tutti/e i/le Consiglieri/e devono contribuire alle attività dell'Associazione.
19.2 - Il membro del Consiglio Direttivo che risulti assente ingiustificato/a alle riunioni per quattro volte consecutive decade dalla carica in seno al Consiglio Direttivo.
19.3 - La carica di Consigliere/a resasi vacante viene assegnata al/lla primo/a dei/delle non eletti/e, salvo conferma di accettazione. Ai fini della rieleggibilità anche un periodo parziale di mandato viene computato come equivalente a un intero mandato.
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ARTICOLO 20 - Commissioni
20.1 - Il/La Presidente di AiCARR, al fine di conseguire lo scopo Sociale e realizzare il proprio programma istituisce Commissioni che agiscono sotto la responsabilità di Consiglieri/e nominati/e su sua proposta dal Consiglio Direttivo.
20.2 - Ciascun/a responsabile di Commissione:
- sceglie a propria discrezione i membri della Commissione che coordina, in numero minimo di due, e ne sottopone i nominativi alla ratifica del Consiglio Direttivo,
- è l'unico/a responsabile dell'operato della Commissione che coordina, di cui sottopone programma e risultati al vaglio e alla ratifica della Giunta Esecutiva..
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ARTICOLO 21 – Delegato/a Territoriale
21.1 - Il/La Delegato/a Territoriale è un/a Socio/a nominato/a dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Presidente con il compito di rappresentare l'AiCARR nel territorio in cui esercita la propria attività.
Decade con il Consiglio Direttivo che l'ha nominato/a ed è rinominabile per non più di due mandati consecutivi.
21.2 - Il/La Delegato/a Territoriali deve:
- mantenere i contatti tra i/le Soci/e locali e l'Associazione;
- trasmettere alla Giunta Esecutiva le notizie e le informazioni di interesse generale;
- collaborare per l'organizzazione di manifestazioni nel territorio di propria competenza;
- promuovere iniziative nel territorio anche d'intesa con il Consiglio Direttivo e con le società partecipate.
21.3 - Il/La Delegato/a Territoriale deve riferire al Consiglio Direttivo sull'attività svolta nel territorio di sua competenza almeno 1 volta all'anno.
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ARTICOLO 22 – Elezioni e referendum
22.1 - È eleggibile alla carica di Presidente il/la Socio/a Effettivo/a che all'atto della candidatura risulti essere iscritto/a da almeno sei anni solari e che abbia ricoperto almeno un mandato nel Consiglio Direttivo.
22.2 - Sono eleggibili alla carica di Consigliere/a i/le soli/e Soci/e Effettivi/e che all'atto della candidatura risultino essere regolarmente iscritti da almeno tre anni solari. Sono esclusi/e i/le Soci/e Studenti e Onorari/e.
22.3 - Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale, composta da almeno due membri e da un/una Presidente, scelti tra i/le Soci/e Effettivi/e.
La Commissione Elettorale indice le elezioni inviando una comunicazione a tutti i/le Soci/e con un anticipo di almeno sei mesi rispetto all'inizio delle operazioni di voto.
La Commissione Elettorale riceve le candidature alle cariche Sociali e ne accerta la eleggibilità.
22.4 - Sono eleggibili alla carica di Revisore/a dei conti i/le soli/e Soci/e Effettivi/e che all'atto della candidatura risultino essere regolarmente iscritti/e da almeno tre anni solari. Sono esclusi/e i/le Soci/e Studenti e Onorari/e.
22.5 - Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni di voto e devono essere sostenute per iscritto da almeno venti tra Soci Effettivi e Socie Effettive che non ricoprano a quel momento cariche Sociali.
22.6 - Le candidature alle cariche di Consigliere/a e di Revisore/a dei conti devono essere presentate almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni di voto e devono essere accompagnate da un breve curriculum del/della candidato/a.
22.7 - Non meno di 30 giorni prima della data fissata per la chiusura delle elezioni, la Commissione Elettorale pubblica sul sito dell'Associazione i nomi e i profili professionali dei/delle candidati/e alle varie cariche.
Ciascun/a candidato/a deve inviare alla Segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Associazione il programma di legislatura proposto e un curriculum vitae contenente almeno le generalità, l'occupazione abituale, le precedenti esperienze lavorative e di studio nei settori di interesse di AiCARR.
22.8 - L'elezione del/della Presidente avviene almeno 12 mesi prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica, salvo casi di forza maggiore che giustifichino un termine differente; le operazioni elettorali devono terminare un mese prima di tale data.
22.9 - L'elezione dei Consiglieri e quella dei Revisori dei conti avvengono tre mesi prima della scadenza del mandato e le operazioni elettorali devono terminare un mese prima della scadenza del mandato. I nomi di tutti i soggetti neonominati devono essere resi pubblici attraverso i canali istituzionali.
I Revisori dei conti vengono eletti con votazione separata, ma abbinata a quella per l'elezione dei Consiglieri.
22.10 - Ove i/le candidati/e alla carica di Presidente fossero più di uno/a, risulta eletto/a il/la candidato/a che ha riportato il maggiore numero di voti validi.
In caso di parità viene indetta una votazione suppletiva di ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il/la candidato/a che nella votazione di ballottaggio ha riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità anche dopo il ballottaggio è dichiarato eletto il/la candidato/a con maggiore anzianità ininterrotta di appartenenza all'Associazione, calcolata alla data dell'elezione.
22.11 - Alle cariche di Consigliere/a e di Revisore dei Conti risultano eletti/e ,in numero pari a quello di cui al 12.1, i/le candidati/e che hanno riportato il maggiore numero di voti validi.
In caso di parità è dichiarato eletto/a il/la candidato/a con maggiore anzianità ininterrotta di appartenenza all'Associazione, calcolata alla data dell'elezione.
22.12 - Qualsiasi consultazione elettorale può essere effettuata per via telematica. Lo svolgimento delle elezioni e lo spoglio delle schede di votazione è curato dalla Commissione Elettorale che può affidare a Società esterna l'attività telematica, purché vengano garantite l'identità del votante, la segretezza del voto e la sicurezza di corretto invio e ricezione del voto stesso.
22.13 - L'Associazione può curare le modalità di svolgimento delle consultazioni di cui al punto 22.12 direttamente ovvero rivolgendosi a operatori specializzati di settore, che offrano garanzia di professionalità, trasparenza e sicurezza.
22.14 - Le consultazioni referendarie possono essere effettuate per via telematica. Lo svolgimento del referendum e lo spoglio delle schede di consultazione è curato dalla Commissione Elettorale che può affidare a Società esterna l'attività telematica, purché vengano garantite l'identità del votante, la segretezza del voto e la sicurezza di corretto invio e ricezione del voto stesso. L'Associazione può curare le modalità di svolgimento delle consultazioni referendarie direttamente ovvero rivolgendosi a operatori specializzati di settore, che offrano garanzia di professionalità, trasparenza e sicurezza.
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ARTICOLO 23 – Modifiche allo Statuto
23.1 - Lo Statuto può essere modificato su richiesta motivata e dettagliata di almeno 150 Soci/e aventi diritto al voto, inoltrata al/la Presidente, che la sottopone per l'approvazione al Consiglio Direttivo. La richiesta deve essere approvata dalla maggioranza qualificata (2/3) dei membri del Consiglio Direttivo aventi diritto al voto.
Lo Statuto può essere modificato anche su richiesta della maggioranza qualificata (2/3) dei membri del Consiglio Direttivo aventi diritto al voto.
23.2 - La proposta di modifica allo Statuto è affidata a un Gruppo di Lavoro che è nominato dalla Giunta Esecutiva, su richiesta del Consiglio Direttivo.
23.3 - La proposta di modifica allo Statuto, elaborata dal Gruppo di Lavoro e approvata dalla maggioranza qualificata (2/3) dei membri del Consiglio Direttivo aventi diritto al voto, è soggetta a referendum e deve essere approvata con maggioranza semplice dei voti validi dei soci.
23.4 - Il referendum per le modifiche allo Statuto viene effettuato esclusivamente per via telematica.
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ARTICOLO 24 - Scioglimento di AiCARR
24.1 - Su proposta del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, lo scioglimento dell'Associazione è sottoposto a procedura referendaria tra i/le Soci/e aventi diritto di voto. Lo scioglimento viene approvato con la maggioranza semplice su un quorum del 50% di coloro che hanno diritto al voto. Se il quorum del 50% non viene raggiunto, il referendum viene ripetuto e lo scioglimento viene approvato con la maggioranza semplice dei votanti.
24.2 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di uno/a o più liquidatori/trici.
24.3 - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge (articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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Ultimo Aggiornamento: Aprile 2020
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