REGOLAMENTO F-GAS (UE) 2024/573
del parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il Regolamento (UE) n. 517/2014 (versione in italiano ed in inglese)
Entrata in vigore 11 marzo 2024
Le nuove disposizioni si pongono l’obiettivo di ridurre ulteriormente in Europa le emissioni in atmosfera.
Per ridurre le emissioni di F-gas e contribuire agli obiettivi climatici dell’UE, nel 2014 era stato adottato il Regolamento (UE) n. 517/2014 (Unione Europea, 2014), che prevedeva una riduzione progressiva delle quantità di F-gas immesse sul mercato dell’Unione, nonché una serie di divieti e restrizioni per l’uso di tali sostanze in determinati prodotti e apparecchiature. Il Regolamento ha determinato una significativa riduzione delle emissioni di F-gas, stimata in circa 60 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 nel periodo 2015-2019 ma, secondo la valutazione della Commissione europea, presenta alcune lacune e limiti che ne riducono l’efficacia e l’efficienza, tra cui:
- una scarsa applicazione e rispetto delle norme da parte degli operatori economici e delle autorità nazionali;
- una mancanza di incentivi per la transizione verso tecnologie alternative a basso GWP;
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una mancanza di armonizzazione delle norme tecniche e di sicurezza per l’uso di fluidi alternativi;
- una mancanza di informazioni e sensibilizzazione tra i consumatori e gli utenti finali.
Per affrontare queste sfide e allineare il Regolamento agli obiettivi del Green Deal e della normativa europea sul clima, il 5 aprile 2022 la Commissione ne ha presentato una proposta di revisione. L’accordo è stato ufficializzato il 18 ottobre 2023 scorso dal Consiglio Europeo, al quarto Trilogo e dopo che erano trascorsi circa sei mesi in cui si era creata una situazione di impasse, che generava incertezza sul mercato.
Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore a valle dell’approvazione del Parlamento, si pongono l’obiettivo di ridurre ulteriormente in Europa le emissioni nell’atmosfera e contribuire a limitare l’aumento della temperatura globale, in linea con l’Accordo di Parigi. Pertanto le regole per l’immissione di F-gas sul mercato sono le seguenti:
- nel 2025-2026 la quota di F-gas immesso nel mercato scende al 24.6% del valore di riferimento al 2015 (pari a circa 176 milioni di tonnellate di CO2e ) ovvero circa 42.9 Mton CO2e (a fronte delle 56,7 Mton CO2e previste per il 2024 dal Regolamento del 2014);
- nel triennio 2027-2029 la quota totale sarà ulteriormente dimezzata, arrivando a circa 21,7 Mton CO2e;
- nel triennio 2030-2032 si arriverà a una quota di circa 9 Mton CO2e.
La Figura 1 Confronto tra quote di immissione di gas florurati, tra il Regolamento 517/2014 e il nuovo regolamento 573/2024.
La revisione del Regolamento propone l’istituzione di un divieto di commercializzazione per diverse categorie di prodotti contenenti idrofluorocarburi (HFC), tra cui frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol. Inoltre, amplia il divieto dell’uso di alcune apparecchiature a gas fluorurati, con l’eccezione di casi legati a questioni di sicurezza, come ad esempio l’installazione in ambienti civili.
Per quanto riguarda le scadenze, è proibito dal 2027 l’uso di gas refrigeranti con GWP >150 su pompe di calore monoblocco e condizionatori d’aria di piccole dimensioni (potenza nominale Pn < 12 kW) è prevista inoltre l'eliminazione totale nel 2032, con l'eliminazione totale degli HFC al 2050. Per impianti di condizionamento e pompe di calore split con gas fluorurati, il divieto totale è concordato per il 2035, con scadenze ravvicinate per tipologie ad alto potenziale di riscaldamento globale. Esenzioni sono previste per garantire la sicurezza, e l’accordo contempla la possibilità di rilasciare quote aggiuntive per le pompe di calore, se necessario per il raggiungimento degli obiettivi di diffusione previsti da REPowerEU.
Nel complesso, il nuovo Regolamento F-gas dal 2025 introduce significative restrizioni per mitigare l’impatto ambientale, con divieti progressivi sull’uso di HFC in varie applicazioni, con particolare attenzione a inalatori medici, schiume, pompe di calore e aerosol tecnici. Di seguito è riportato un focus su quanto previsto per il solo settore RACHP.
Nuove regole sui gas fluorurati: le principali misure per il settore del condizionamento dell’aria
Il panorama degli impianti per la refrigerazione e per il condizionamento subirà un’imponente rivoluzione con l’applicazione della proposta di Regolamento. Le Tabelle 1, 2, 3 e 4, mostrano una sintesi delle principali disposizioni suddivise per tipologia di macchine.
TABELLA 1: Scadenze per l’immissione sul mercato di macchine e impianti per la refrigerazione stazionaria (Allegato IV alla proposta di revisione del Regolamento (UE) n. 517/2014)
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dal 2022
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dal 2025
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dal 2026
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dal 2030
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Refrigeratori e congelatori uso domestico
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solo naturali
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Refrigeratori e congelatori commerciali autonomi |
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GWP ≥ 150 |
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Altre apparecchiature autonome per refrigerazione (esclusi
chiller), con esclusioni per problematiche di sicurezza |
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GWP ≥ 150 |
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Sistemi di refrigerazione
(esclusi chiller e le precedenti categorie)
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GWP ≥ 2.500 escluse
app. per raff . prodotti a
T < –50 °C |
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GWP ≥ 150 con
esenzioni per
la sicurezza |
Sistemi di refrigerazione centralizzata, sistemi multipack
per uso commerciale con Pn≥40 kW circuito primario |
GWP ≥ 1.500 |
-
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- |
- |
Sistemi di refrigerazione centralizzata, sistemi multipack
per uso commerciale con Pn≥40 kW circuito secondario |
GWP < 150 |
-
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- |
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TABELLA 2: Chiller per refrigerazione, conservazione e condizionamento dell’aria.
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dal 2027
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dal 2032
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Chiller con Pn ≤ 12 kW |
GWP ≥ 150 |
Solo naturali con esenzioni per sicurezza |
Chiller con Pn > 12 kW |
GWP > 750 con esenzioni per sicurezza |
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TABELLA 3: Scadenze per i sistemi autonomi di condizionamento dell’aria e pompe di calore (sono esclusi i chiller).
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dal 2025
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dal 2027
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dal 2030
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dal 2032
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Condizionatori plug-in e spostabili |
GWP ≥ 150 |
- |
-
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solo naturali |
Apparecchiature plug-in e monoblocco con Pn ≤ 12 kW |
- |
GWP ≥ 150 |
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solo
naturali, con
esenzioni
per sicurezza |
Apparecchiature plug-in e monoblocco con 12 kW < Pn ≤ 50 kW |
- |
GWP ≥
150 con
esenzioni per
sicurezza |
- |
- |
Altre apparecchiature con Pn > 50 kW |
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- |
GWP ≥
150 con
esenzioni per
sicurezza |
- |
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TABELLA 4: Scadenze per gli impianti split per impianti di condizionamento dell’aria e pompe di calore.
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dal 2025
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dal 2027
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dal 2029
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dal 2033
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dal 2035
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Sistemi monosplit (con meno di 3 kg di gas HFC) |
GWP ≥ 750 |
- |
-
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-
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solo
naturali, con
esenzioni
per sicurezza |
Sistemi multisplit aria-acqua (Pn ≤ 12 kW, sistemi idronici) |
- |
GWP ≥
150 con esenzioni per sicurezza |
- |
- |
solo
naturali, con
esenzioni
per sicurezza |
Sistemi multisplit aria-aria (Pn ≤ 12 kW, sistemi VRF-VRV) |
- |
- |
GWP ≥
150 con esenzioni per sicurezza |
- |
solo
naturali, con
esenzioni
per sicurezza |
Sistemi multisplit aria-aria e ariaacqua (Pn > 12 kW,
sistemi idronici e VRF-VRV) |
- |
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GWP ≥
750 con esenzioni per sicurezza |
GWP ≥
150 con esenzioni per sicurezza |
- |
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Manutenzione e gestione degli impianti
Il Regolamento pone restrizioni anche agli impianti esistenti in particolare per la loro gestione e manutenzione degli impianti. In Tabella 5 sono riportate le scadenze per la manutenzione.
TABELLA 5: Scadenze per la manutenzione degli impianti di condizionamento dell’aria e delle pompe di calore.
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fino al
1° gennaio 2026
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dal 1° gennaio 2026 |
dal 1° gennaio 2032
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Gas con GWP > 2500 (vergini) |
Sì |
No per
manutenzione
e assistenza di
macchine |
-
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Gas con GWP > 2500 (rigenerati) etichettati in conformità all’art.12 paragrafo 6 del Regolamento |
Sì |
Sì |
No per
manutenzione
e assistenza di
macchine |
Gas con GWP > 2500 (riciclati) elencati nell’Allegato I del Regolamento (HFC) |
È possibile utilizzarli a patto
che siano stati recuperati da tali apparecchiature e che vengano utilizzati solo dall’impresa che ne ha effettuato il recupero durante l’attività di manutenzione. |
No per
manutenzione
e assistenza di
macchine |
Gas con GWP < 2500 (rigenerati), ad esempio R32 e R410A |
Non ci sono scadenze temporali. |
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Controlli delle perdite e sistemi di rilevamento perdite
Per quanto concerne i controlli periodici, la Tabella 6 mostra una sintesi delle prescrizioni previste dal Regolamento.
Gli addetti che operano su apparecchiature contenenti HFC o miscele HFC/HFO, con una quantità ≥ 500 ton CO2e o ≥ 100 kg di HFO devono assicurarsi che tali dispositivi siano dotati di un sistema di rilevamento delle perdite. È inoltre obbligatorio da parte degli operatori di tali apparecchiature controllare il corretto funzionamento di questi sistemi di rilevamento almeno una volta ogni 12 mesi, in modo da garantire tempestivamente la segnalazione di eventuali perdite agli addetti o a una società di servizi.
TABELLA 6: Controlli periodici
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almeno
3 mesi
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almeno
6mesi
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almeno
12 mesi
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almeno
24 mesi
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Apparecchiature con HFC o miscele HFC/HFO < 50 ton CO2e, o con contenuto di HFO < 10 kg. |
- |
- |
Sì
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Sì, se è
installato un
sistema di
rilevamento
delle perdite |
Apparecchiature con contenuto di HFC o miscele HFC/HFO ≥ 50 ton CO2e e < 500 ton CO2e o con contenuto di HFO ≥ 10 kg e < 100 kg |
- |
Sì |
Sì, se è
installato un
sistema di
rilevamento
delle perdite |
- |
Apparecchiature con contenuto di HFC o
miscele HFC/HFO ≥ 500 ton CO2e, o con contenuto di HFO ≥ 100 kg |
Sì |
Sì, se è
installato un
sistema di
rilevamento
delle perdite |
- |
- |
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Portale gas fluorurati e controllo quote
La Commissione istituirà un portale elettronico per gestire le quote CO2e, le licenze di importazione/export e la rendicontazione. Esso sarà interconnesso con l’ambiente doganale dell’UE.
Misure di monitoraggio contro il commercio illegale
La Commissione potrà adottare atti delegati per integrare norme riguardo ai controlli sul rispetto degli obblighi e sui requisiti per il commercio, incluso il tracciamento dei gas fluorurati, e specificare i criteri per i controlli delle autorità nazionali e i requisiti per la custodia temporanea, i regimi doganali e il transito dei gas fluorurati con metodologie di tracciamento.
Contenitori ricaricabili e non
Dal 2025 sono proibiti nell’UE l’importazione, la commercializzazione, la fornitura, l’uso e l’esportazione di contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra elencati nell’Allegato I e nell’Allegato II-sezione 1 del Regolamento, rispettivamente HFC e R1234yf, R1234ze, R1233zd, R1336mzz(E), R1336mzz(Z), che siano vuoti o riempiti completamente o parzialmente. Tali contenitori possono essere conservati o trasportati solo per essere successivamente smaltiti.
Le imprese che mettono in commercio contenitori ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra devono presentare una dichiarazione di conformità, dimostrando l’esistenza di accordi vincolanti per la restituzione dei contenitori ai i ni della ricarica. Questi accordi devono identificare chiaramente i soggetti coinvolti, i loro impegni obbligatori e gli accordi logistici correlati e devono essere vincolanti anche per i distributori che forniscono i contenitori agli utenti finali. L’omissione di tali accordi equipara di fatto l’immissione in commercio dei contenitori ricaricabili a quella dei contenitori non ricaricabili, soggetta a sanzioni come specificato nell’Allegato IV, punto 1 – nota b.
Tassazione
Il Regolamento prevede misure di tassazione al fine di coprire i costi amministrativi di attuazione. A tale scopo, introduce il prezzo di assegnazione della quota di HFC, pari a 3,00 €/ton CO2e da aggiustare in base all’inflazione; dal momento che la tassazione è legata al GWP del fluido refrigerante, il suo impatto sarà minore quanto minore sarà quest’ultimo.
Export e Import
Per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, i sistemi di condizionamento dell’aria e le pompe di calore, dal 1° gennaio 2026 sarà vietato l’export di quelle con GWP ≥ 1000 verso gli Stati extra UE. Sono esclusi da questo divieto i sistemi per le attrezzature militari e i prodotti e le attrezzature che rispondono ai requisiti riportati nell’allegato IV del Regolamento. A partire dal 2028 sarà vietata l’importazione e l’esportazione di qualsiasi HFC o prodotti o apparecchiature contenenti
tali gas da e verso Stati che non hanno aderito al Protocollo di Montreal e al relativo emendamento di Kigali.
Sanzioni
Il Regolamento demanda agli Stati membri la definizione di norme efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni, tra cui multe, confisca, esclusione temporanea dai contratti pubblici, e divieti commerciali, compatibili con la direttiva sui reati ambientali e gli ordinamenti nazionali.
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