AiCARR offre ora la possibilità di reperire sul sito, nella sezione Normative, i documenti inviati dall’Associazione alle Istituzioni in risposta a consultazioni pubbliche.
Il più recente è il documento dell’8 ottobre scorso, indirizzato al Presidente della 10° Commissione Permanente del Senato della Repubblica, contenente le osservazioni formulate da AiCARR allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
AiCARR si è espressa sulle modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dove ora compare, al comma 3, “i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo (…)”: la nostra Associazione è in disaccordo con la proposta di modifica, in quanto i sistemi di misurazione intelligente non possono fornire ai clienti finali direttamente informazioni sulla fatturazione: tali informazioni possono essere trasmesse dal Gestore al cliente finale sulla base delle informazioni provenienti dalle misurazioni. Inoltre all’interno del comma 7 lettera a) del D.lgs. 102 tali informazioni sono già specificate.
Altra osservazione di AiCARR è relativa al comma 8-bis che, aggiunto nella proposta di modifica dopo il comma 8, recita “La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi ".
AiCARR ritiene invece che debbano essere definiti i requisiti minimi, che la ripartizione deve avere al fine di poter definire un costo di riferimento, e rileva la mancanza del riferimento al servizio di acqua calda sanitaria, proponendo come modifica il seguente testo : “L’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016 stabilisce le informazioni minime che devono essere contenute nella ripartizione dei consumi individuali di riscaldamento, di raffrescamento e acqua calda sanitaria, nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5, i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi.”
L’Associazione dichiara invece di condividere pienamente il comma 5 lettera c) D.lgs. 102/2014 modificato per effetto dell’art. 22, comma 2 ter del D.L. 12.9.2014, n.133 ampliando il riferimento a tutte le normative tecniche vigenti in materia “secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”.
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