Gli incentivi erogati dal GSE a una Comunità energetica rinnovabile (CER) e distribuiti ai suoi membri non sono considerati come distribuzione di utili, ma come benefici economici diversi dai profitti. Questo è il principio ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 37 del 22 luglio 2024.
Il documento chiarisce il trattamento fiscale dei contributi GSE per le CER costituite come enti non commerciali. Un caso specifico riguarda un ente del terzo settore che promuove le CER e i progetti di autoconsumo energetico nel settore civile, agricolo e industriale.
Dall'8 aprile, il GSE ha aperto il portale web per le domande di ammissione agli incentivi, che includono una tariffa premio ventennale basata sull'energia condivisa e un contributo Arera per i benefici dell’autoconsumo sulla rete elettrica.
Secondo l’art. 31 del D.lgs. 199/2021, le CER possono distribuire questi incentivi ai membri come benefici economici legati all’energia autoconsumata. La risoluzione n. 37/2024 chiarisce che solo il corrispettivo per la vendita dell’energia in eccesso rispetto all’autoconsumo istantaneo rileva fiscalmente per i singoli membri e non per la CER.
Infine, la restituzione delle somme da parte di una CER costituita come ente del terzo settore ai suoi membri non viola il divieto di distribuzione degli utili.
È possibile scaricare il testo della risoluzione n. 37/2024 al seguente link.