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04/09/2025
 
DM Requisiti Minimi, approvata la bozza di revisione
 

Il 30 luglio scorso è stata approvata in Conferenza Stato-Regioni la bozza di revisione del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 (“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”), noto come DM Requisiti Minimi.

Il nuovo decreto introduce diverse modifiche significative che impattano sulla progettazione e sulla gestione degli edifici. La novità più rilevante riguarda l’entrata in vigore, posticipata a 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rispetto alla previsione iniziale di applicazione immediata. In questo modo si avrà più tempo per adeguare procedure, software e formazione tecnica, con la scadenza per l’aggiornamento delle normative tecniche che si estende anch’essa da 90 a 180 giorni.

Il campo di applicazione si amplia considerevolmente con l’estensione dei casi assimilati a nuova costruzione, includendo ora il recupero di volumi non climatizzati, i cambi d’uso e gli ampliamenti oltre soglie volumetriche differenziate per impianti centralizzati o autonomi.

Questa modifica comporta l’applicazione di requisiti più stringenti su un numero maggiore di tipologie di intervento. Dal punto di vista prettamente tecnico, non sono stati fatti importanti aggiornamenti sui criteri di calcolo e sui requisiti prestazionali.

Il decreto aggiorna i riferimenti normativi come ad esempio introducendo UNI/TS 11300-5 per la quota FER e UNI/TS 11300-6 per i servizi di trasporto verticale, ed eliminando al contempo i riferimenti obsoleti come il CTI 14/2013.

Anche la verifica del coefficiente globale di scambio termico H’T subisce modifiche articolate volte a semplificare l'applicazione nei vari ambiti di applicazione. Anche i ponti termici ricevono particolare attenzione con introduzione di alcuni archetipi nell'edificio di riferimento, oltre all'allineamento con la UNI EN ISO 10211. 

L’automazione e controllo degli edifici non residenziali con potenza nominale superiore a 290 kW dovranno dotarsi di sistemi di classe B secondo la norma UNI EN ISO 52120-1, richiedendo così l’installazione di sistemi BACS.

Uno specifico capitolo è dedicato alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (sia per il residenziale che per il non residenziale), mentre per gli edifici NZEB viene confermato il doppio requisito del rispetto dei parametri di efficienza energetica e dell’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili secondo il D.Lgs. 199/2021.

Questa revisione recepisce pienamente le modifiche introdotte dalla EPBD III e armonizza i riferimenti alle norme tecniche e legislative aggiornate, in attesa del recepimento da parte dell’Italia dalla nuova Direttiva EPBD IV.

 
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