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08/01/2026
 
Iperammortamento 2026: le novità della Legge di Bilancio
 

La Legge di Bilancio 2026 segna un ritorno importante per le imprese italiane: dopo anni di crediti d’imposta legati ai piani Industria 4.0 e Transizione 5.0, torna l’iperammortamento. La nuova disciplina dell'iperammortamento è applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (senza “finestre” annuali e senza meccanismi di coda consegne), secondo quanto chiarito anche dallo schema di decreto attuativo.

Un punto operativo importante riguarda la data di effettuazione dell’investimento: il decreto richiama l’art. 109 del TUIR, per cui per i beni mobili rileva la data di consegna o spedizione (non la data dell’ordine). In pratica, possono risultare ammissibili anche ordini precedenti, purché la consegna/spedizione ricada nel periodo agevolato.

Le aliquote di maggiorazione previste sono articolate su tre scaglioni:

  180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Rispetto alle precedenti versioni, la normativa approvata non prevede la maggiorazione delle aliquote per investimenti green o a riduzione dei consumi energetici.

L'iperammortamento opera esclusivamente come maggiorazione delle quote di ammortamento e non come credito d'imposta. Ne consegue che il beneficio dispiega pienamente i suoi effetti in presenza di reddito imponibile capiente e lungo l’orizzonte di ammortamento del bene. 

Aggiornato anche l’elenco dei beni ammessi all’agevolazione: i riferimenti storici agli allegati della L. 232/2016 vengono superati e, nella nuova architettura, i beni materiali e immateriali rilevanti sono ricondotti ai nuovi elenchi di legge (Allegato IV per i beni materiali 4.0 ed Allegato V per i beni immateriali/software), recependo l’evoluzione tecnologica e ampliando il perimetro dei beni immateriali agevolabili.

Una particolare attenzione è riservata agli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di stoccaggio.
Il decreto dettaglia anche cosa rientra nelle spese agevolabili (ad esempio gruppi di generazione, accumuli, trasformatori, misuratori e servizi ausiliari) e introduce criteri tecnici di dimensionamento: la producibilità massima attesa non deve eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva (calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente).

Sono inoltre previsti massimali di costo per tipologia (con riferimento, tra gli altri, a fotovoltaico/eolico e pompe di calore) e un tetto specifico per lo storage.
L'agevolazione è subordinata al fatto che i beni oggetto di investimento siano prodotti in Stati membri dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo: (vincolo “Made in EU/SEE”).

Il decreto chiarisce le modalità probatorie:

  per i beni materiali (macchinari e impianti FER) è richiesto un certificato di origine della Camera di Commercio oppure una dichiarazione di origine del produttore ai sensi del DPR 445/2000 (coerente con i criteri doganali UE sull’“ultima trasformazione sostanziale”);

  per i software è richiesta una dichiarazione del produttore/licenziante che attesti lo “sviluppo sostanziale” e che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti stabilmente operanti in UE/SEE (con indicazione delle componenti open source, che non concorrono a determinare l’origine).
Per il fotovoltaico, resta inoltre una limitazione specifica su alcune categorie di moduli (con richiamo a elenco dedicato).

Infine, il decreto definisce la procedura di accesso tramite GSE (comunicazione preventiva degli investimenti programmati, conferma con pagamento di almeno il 20%, comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028) e rafforza gli oneri documentali: perizia tecnica asseverata per dimostrare requisiti e interconnessione (con semplificazione sotto soglia: costo unitario non superiore a 300.000 euro tramite dichiarazione del legale rappresentante), oltre a certificazione contabile rilasciata da revisore/società di revisione. Il sistema di verifiche è affidato al GSE e richiede la conservazione della documentazione probatoria fino al decimo anno successivo al completamento dell’investimento, con rischio di decadenza in caso di irregolarità o carenze documentali.

 

 

 
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