Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 15 del 20 gennaio 2026) del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413 e interviene in modo esteso sul quadro nazionale delle rinnovabili, aggiornando e integrando il D.Lgs. 199/2021 (RED II) con obiettivi, traiettorie settoriali e condizioni di sostenibilità più dettagliate.
Il provvedimento innalza l’asticella al 2030 fissando al 39,4% la quota di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi, accompagnata da obiettivi e meccanismi che toccano direttamente i settori “hard-to-abate” e gli usi finali più rilevanti.
Nel settore del riscaldamento e raffrescamento, la traiettoria delineata implica un’accelerazione della crescita annua della quota rinnovabile nel periodo 2026-2030.
Per gli edifici, oltre a un obiettivo di quota rinnovabile legata alla produzione in sito o nelle vicinanze - includendo anche l’energia rinnovabile prelevata dalla rete - si rafforzano i requisiti applicativi: nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni rilevanti, le rinnovabili devono coprire una parte significativa dei fabbisogni complessivi dell’edificio, comprendendo tutti i servizi energetici, inclusa la climatizzazione.
Per l’industria, il decreto conferma l’approccio “di traiettoria”, con obblighi di incremento progressivo della quota rinnovabile, e introduce un chiaro indirizzo di politica industriale orientato all’innovazione: una quota della nuova potenza installata entro il 2030 dovrà infatti derivare da tecnologie innovative, intese come miglioramenti rispetto allo stato dell’arte o come soluzioni abilitanti non ancora pienamente commerciali e/o caratterizzate da un più elevato rischio tecnologico.
Vengono introdotti obiettivi specifici per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’industria, con percentuali esplicite al 2030 e 2035 e rinvio a decreti ministeriali per modalità e strumenti attuativi.
Nel settore trasporti, l’obbligo principale ricade sui fornitori di combustibili (inclusa l’energia elettrica): entro il 2030 dovrà essere raggiunta una quota almeno pari al 29% di rinnovabili sul consumo finale di energia del comparto, calcolata sul contenuto energetico.
Nel perimetro entrano biocarburanti, biometano/biogas (anche se immessi in rete), combustibili rinnovabili di origine non biologica, carburanti da carbonio riciclato e il contributo dell’elettricità rinnovabile, includendo anche specifiche componenti legate ai bunkeraggi marittimi internazionali.
In parallelo, per l’infrastruttura di ricarica elettrica è introdotto un adempimento operativo con scadenza certa: dal 30 giugno 2026, i punti di ricarica “standard” non accessibili al pubblico, nuovi o sostituiti, dovranno essere dotati di funzionalità di ricarica intelligente e di comunicazione con i sistemi di misura intelligenti.
Sul versante della tutela dell’utente e della trasparenza informativa, è inoltre previsto l’accesso gratuito e in tempo reale ai dati sullo stato di carica e di salute della batteria, con modalità attuative demandate a un provvedimento ministeriale da adottare entro 12 mesi.
Sul fronte delle leve economiche, a partire dal 2026 una quota dei proventi ETS sarà destinata in via prioritaria a misure di incentivazione a supporto del raggiungimento degli obiettivi sui combustibili rinnovabili di origine non biologica, incluso l’idrogeno rinnovabile, nei settori dell’industria e dei trasporti.
Per quanto riguarda le biomasse legnose il decreto rafforza l’impostazione di sostenibilità introducendo il criterio dell’uso “a cascata” e la gerarchia dei rifiuti come principi guida; contestualmente limita l’accesso a nuovi incentivi in alcuni casi (in particolare per impianti elettrici alimentati esclusivamente da biomassa forestale) e vieta il sostegno all’uso energetico di legname di qualità industriale, prevedendo deroghe motivate (ad esempio per esigenze di sicurezza dell’approvvigionamento o condizioni territoriali specifiche) con obblighi di trasparenza e notifica alla Commissione europea.
Sul piano dei criteri ambientali, vengono resi stringenti i requisiti di approvvigionamento, con esclusioni legate a foreste primarie, boschi vetusti e terreni ad alta biodiversità.