Dal 2 febbraio 2026 sono in vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia.
Il decreto aggiorna requisiti ambientali, criteri progettuali e regole operative per la progettazione, la direzione lavori e l’esecuzione degli interventi edilizi, introducendo anche un regime transitorio per le procedure basate su progetti validati secondo i CAM precedenti.
Le nuove disposizioni si applicano a:
• Servizi di progettazione e direzione lavori: quando i bandi o gli avvisi di scelta del contraente sono pubblicati (o gli inviti inviati) a partire dal 2 febbraio 2026;
• Servizi di manutenzione e lavori, comprese le procedure congiunte di progettazione esecutiva e lavori, purché basate su un progetto validato secondo il nuovo decreto;
• Progettazione interna svolta dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente, a condizione che non sia ancora stata validata alla data di entrata in vigore.
Sono tenuti ad applicare i CAM le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, i concessionari e i privati che realizzano direttamente – o tramite convenzione – opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire.
Il nuovo quadro normativo rafforza sostenibilità, tracciabilità e qualità tecnica degli interventi, con impatti diretti su progettazione, documentazione di gara e controllo delle prestazioni, promuovendo una gestione più efficiente e responsabile degli interventi edilizi.