Dallo scorso 3 giugno 2026 è entrato in vigore il DM 28 ottobre 2025 che aggiorna e integra il Decreto Requisiti Minimi di prestazione energetica degli edifici DM 26 giugno 2015. Il provvedimento ridisegna le verifiche di legge per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
Per i professionisti del settore impiantistico e termotecnico, il decreto introduce modifiche operative immediate su più fronti.
BACS obbligatori negli edifici non residenziali.
La principale novità per il settore HVAC riguarda i sistemi di automazione e controllo degli edifici: il decreto introduce l’obbligo di dotazione dei sistemi BACS di classe B secondo la UNI EN ISO 52120-1 negli edifici esistenti non residenziali con impianti termici oltre 290 kW, subordinatamente a un tempo di ritorno dell’investimento inferiore a 6 anni, a partire dal 2 giugno 2026. Si tratta di un recepimento operativo della norma già al centro del dibattito tecnico di settore - la stessa su cui AiCARR ha recentemente organizzato un incontro al Politecnico di Milano - che ora acquisisce valore prescrittivo nelle verifiche di progetto.
Ponti termici nell’edificio di riferimento
Il decreto introduce i ponti termici nell’edificio di riferimento per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, includendo nel confronto prestazionale i principali nodi costruttivi. Un aggiornamento che impatta direttamente sulla modellazione energetica e sulla coerenza tra involucro e impianto.
Coefficiente H’T differenziato
I valori massimi del coefficiente di trasmittanza termica media H’T vengono differenziati per tipologia di intervento e zona climatica; per le ristrutturazioni di secondo livello la verifica H’T viene eliminata.
Ricarica veicoli elettrici
Il decreto introduce nuovi obblighi per la predisposizione e l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, con scadenze progressive fino al 2030 e requisiti differenziati tra edifici residenziali e non residenziali in funzione del numero di posti auto.
Relazione tecnica ex L. 10/91
Per chi gestisce la documentazione di progetto, il decreto richiede un aggiornamento integrale della relazione tecnica, che dovrà recepire tutte le nuove verifiche introdotte.
Il campo di applicazione del decreto segue l’impostazione già nota del DM 2015, distinguendo tra edifici di nuova costruzione, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti volumetrici, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche. Sono considerati nuova costruzione gli interventi il cui titolo abilitativo è stato richiesto a partire dal 3 giugno.
Per i progettisti impiantistici, l’aggiornamento dei software di calcolo e dei template di relazione tecnica è un passaggio non differibile: le verifiche secondo il vecchio DM 2015 non sono più applicabili ai progetti avviati da questa data.
AiCARR ha già approfondito il tema all'interno di un focus disponibile in esclusiva per i soci nella sezione normativa del sito dell'Associazione.