Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato un documento di chiarimento rivolto agli operatori del settore in merito all'applicazione del decreto ministeriale del 28 ottobre 2025.
Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI (nel cui gruppo di lavoro opera anche AiCARR), tiene conto di un primo confronto con le principali associazioni di categoria del settore. Non introduce nuovi obblighi né si sostituisce alle disposizioni vigenti: il suo obiettivo è offrire una lettura sistematica dei profili applicativi, riprendendo e aggiornando l'approccio già seguito con le FAQ pubblicate dal Ministero dello sviluppo economico nel 2015, 2016 e 2018.
Sul fronte dell'attestato di prestazione energetica, il documento precisa che emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo di un valido rapporto di controllo di efficienza energetica equivale a dichiarare che l'impianto è stato gestito in violazione del d.lgs. 192/05 e del DPR 74/2013, con conseguente applicabilità delle sanzioni amministrative previste dall'art. 15. L'eccezione riguarda i soli impianti distaccati dalla rete del gas o dichiarati dismessi. In assenza di impianti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, la validità massima dell'APE è fissata in dieci anni.
Una parte rilevante del documento riguarda la definizione di "ristrutturazione dell'impianto termico". Affinché un intervento si configuri come tale, è necessaria la modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti: generazione, emissione e distribuzione.
Il documento fornisce anche un quadro per le categorie di intervento sugli edifici esistenti. Ampliamenti e recuperi di volumi esistenti sono trattati in modo equivalente ai fini dei requisiti minimi. Quando la nuova porzione supera il 15% del volume lordo climatizzato esistente oppure i 500 m3, l'intervento è assimilato a nuova costruzione e soggetto alle relative verifiche, limitatamente alla parte ampliata o recuperata. Le nuove unità immobiliari edificate adiacenti a fabbricati esistenti o derivanti da riutilizzi di volumi sono invece qualificate come nuovi edifici, con obbligo di rispetto dei requisiti minimi e del target nZEB.
Un punto di interesse per i certificatori riguarda il trattamento dell'energia rinnovabile prodotta in loco: questa non riduce il valore dell'energia primaria non rinnovabile dell'edificio di riferimento ai fini della classificazione, poiché tale edificio è convenzionalmente considerato privo di impianti a fonti rinnovabili.
Il documento chiarisce inoltre le modalità di calcolo della trasmittanza termica per finestre da tetto, lucernari e cupole, indicando le norme tecniche applicabili in funzione del tipo di prodotto.
Per la compilazione della relazione tecnica, il documento ricorda infine che l'installazione di pompe di calore con potenza termica uguale o inferiore a 15 kW non richiede la presentazione della relazione tecnica, mentre in caso di interventi sull'involucro la relazione va compilata solo per le parti interessate, indicando "non soggetto a modifiche" per le restanti.