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23/07/2026
 
Bonus edilizi, dal 2027 nuovi riferimenti normativi nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi
 

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus avranno nuovi riferimenti normativi dal 1° gennaio 2027, quando diventeranno applicabili le disposizioni del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). A stabilirlo è il Decreto Legislativo 117/2026, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, che riunisce in un unico testo disposizioni finora distribuite tra il vecchio Tuir (DPR 917/1986), il Decreto Legge 63/2013, la Legge 296/2006 e altri provvedimenti.

Il decreto non introduce un nuovo sistema di incentivi e non modifica le aliquote, le regole né le scadenze già applicabili: cambiano invece la numerazione e la collocazione delle norme, che professionisti e contribuenti dovranno utilizzare per individuare la detrazione spettante e predisporre la documentazione relativa ai lavori, compresi i bonifici parlanti.

I principali riferimenti per gli interventi sugli edifici diventano gli articoli 17, 371, 372 e 373 del nuovo Tuir.

L’articolo 17 riproduce la disciplina ordinaria della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, in precedenza contenuta nell’articolo 16-bis del DPR 917/1986.

Gli articoli 371, 372 e 373 raccolgono invece le misure temporanee relative rispettivamente al sismabonus (ex articolo 16 del DL 63/2013), all’ecobonus (ex articolo 14 del DL 63/2013) e alle aliquote applicabili agli interventi di recupero edilizio negli anni 2025, 2026 e 2027. Per individuare il beneficio spettante non basterà quindi consultare la sola disciplina ordinaria, ma occorrerà coordinarla con le norme transitorie previste per l’anno in cui è sostenuta la spesa.

Per il bonus ristrutturazioni, l’articolo 373 conferma il tetto di spesa di 96mila euro per unità immobiliare e le aliquote già note: 36% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, che sale al 50% per gli interventi sull’abitazione principale realizzati dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento; nel 2027 le percentuali scenderanno rispettivamente al 30% e al 36%. Le stesse aliquote e la stessa progressione si applicano al sismabonus, ora disciplinato dall’articolo 371, e all’ecobonus, disciplinato dall’articolo 372.

Per il comparto HVAC&R c’è la conferma, nell’articolo 372, degli interventi già agevolabili con l’ecobonus: riqualificazione energetica globale degli edifici, interventi sull’involucro, sostituzione di infissi, schermature solari, pompe di calore e altri impianti ammessi dalla normativa, oltre alle spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione. Il nuovo Tuir conferma inoltre la detraibilità delle spese tecniche e professionali connesse agli interventi agevolati, tra cui progettazione, direzione lavori, perizie, verifiche tecniche e asseverazioni.

 
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