Chi siamo
Gli scopi fondamentali di AiCARR sono: 
  • La produzione e la diffusione della cultura del benessere sostenibile.
  • La formazione e lo sviluppo professionale degli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione.
  • Il contributo alla discussione ed alla elaborazione delle normative di settore.
  • La collaborazione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti governativi, italiani ed europei.

Per saperne di più clicca sull'immagine.

 

06/08/2026
 
Impianti aeraulici: in Lombardia nuovi obblighi per il controllo igienico-sanitario
 

La normativa regionale lombarda introduce specifici obblighi in materia di controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici, con ricadute dirette sulle attività di gestione, ispezione e manutenzione degli impianti di climatizzazione, termoventilazione e ventilazione.

La novità è contenuta nella Legge Regionale 17/2026, approvata dal Consiglio Regionale il 30 giugno 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 3 luglio ed entrata in vigore il giorno successivo.

L’articolo 15 della legge ha inserito nel Testo unico regionale in materia di sanità, di cui alla L.R. 33/2009, il nuovo articolo 59-bis, dedicato al controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici.

Gli obblighi per il titolare dell’impianto

La disposizione si applica sia agli impianti di nuova installazione sia a quelli già in esercizio e attribuisce al titolare la responsabilità di adottare le misure tecniche necessarie a garantire la salubrità dell’aria trattata.

  • In particolare, il titolare è tenuto a:
     
    sottoporre l’impianto a ispezioni tecniche periodiche, finalizzate alla verifica delle condizioni igieniche delle superfici interne;
    effettuare una valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto;
    definire controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica sulla base degli esiti della valutazione;
    assicurare un’adeguata tracciabilità delle attività eseguite.

La valutazione del rischio deve tenere conto della tipologia di attività svolta negli ambienti serviti, del livello di affollamento, delle caratteristiche dell’impianto e delle disposizioni normative applicabili.

Un approccio basato sulla valutazione del rischio

Il nuovo articolo non stabilisce frequenze prestabilite per le ispezioni, né introduce specifiche soglie o modalità operative. La periodicità e l’estensione dei controlli devono quindi essere definite in relazione alle caratteristiche dell’edificio, dell’attività svolta e dell’impianto aeraulico.

La disposizione rafforza pertanto un approccio alla gestione igienico-sanitaria fondato sulla valutazione del rischio, sulla programmazione degli interventi e sulla documentazione delle attività di controllo e manutenzione.

Per i proprietari e i gestori degli edifici diventa quindi importante verificare l’adeguatezza delle procedure adottate, la disponibilità della documentazione relativa alle ispezioni e agli interventi effettuati e la coerenza dei programmi manutentivi con le condizioni effettive degli impianti.

La nuova disciplina regionale richiama così l’attenzione sul ruolo degli impianti aeraulici nella tutela della qualità dell’aria negli ambienti interni e sulla necessità di una gestione consapevole, documentata e commisurata al rischio igienico-sanitario.

Il documento è scaricabile cliccando qui 

 

 
> Torna alla newsletter