Ricordiamo che, come disposto dalla Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 le fatture emesse in seguito alla cessione di beni e a prestazioni di servizi fra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere obbligatoriamente emesse nel solo formato elettronico. L’obbligo riguarda sia la cessione di beni o la prestazione di servizi effettuata tra due operatori muniti di partita IVA sia la cessione o prestazione effettuata da un operatore in regime IVA verso un consumatore finale. Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio”, in base all’art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, coloro che rientrano nel “regime forfettario”, secondo l’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014, e i “piccoli produttori agricoli”.
Da sottolineare che, per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni, restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013.
Naturalmente, AiCARR e AiCARR Formazione si adegueranno al nuovo regime fiscale emettendo la fattura elettronica in seguito a pagamenti relativi a tutti i servizi offerti, esclusa la quota associativa annuale per la quale verrà inviata, come sempre, la ricevuta detraibile ai fini fiscali.