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16/07/2020
 
In Gazzetta Ufficiale il Decreto sull’efficienza energetica
 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore dal prossimo 29 luglio, prevede alcune novità, e in particolare:

• estende l'obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2030;

• prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica
e misure alternative;

• estende lo stanziamento di risorse del programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della P.A. Centrale      (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai provvedimenti delle aste di CO2;

• integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l'impiego di contatori
  e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020; 

• elimina il riferimento alla norma 10200 per la ripartizione delle spese, che viene sostituita da una quota di almeno
  il 50% dei consumi volontari di energia termica;

• abroga l’allegato 3 del d.lgs. 102 che definiva il potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento;

• prevede la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti e ridefinisce l'attività di monitoraggio          dei consumi annui della PA;

• elimina l'esenzione della diagnosi per le imprese che sono dotate di EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non   rilevanti ai fini energetici, e introduce sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi         energetiche entro 90 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica del verbale di accertamento;         prevede inoltre sanzioni per le imprese a forte consumo di energia che, nel periodo intercorrente fra due diagnosi, non   abbiano effettuato almeno uno degli interventi richiesti o, in alternativa, non abbiano adottato sistemi di gestione     secondo la ISO 50001;

• assimila la figura dell'Auditor Energetico a quello di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE).

• ridefinisce e rinnova fino al 2030, incrementandone la dotazione, il piano di informazione e formazione per l'efficienza      energetica;

• prevede esplicitamente la possibilità di concedere anche finanziamenti a fondo perduto nell'ambito del fondo                 nazionale per l'efficienza energetica

Queste sono alcune delle modifiche introdotte dal Decreto: la versione integrale del documento è disponibile per i Soci AiCARR nella sezione del sito Normativa/Legislazione/Nazionale.

 

 

 
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