È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile il DM 29 marzo 2021 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”, che modifica la sezione “Regole tecniche verticali” dell’allegato 1 al DM 3 agosto 2015, introducendo appunto il capitolo specifico per le strutture sanitarie.
Le nuove norme tecniche, che entreranno in vigore il 10 maggio prossimo, si applicano: a strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, a ciclo continuativo o diurno, con numero di posti letto maggiore di 25; a RSA con numero di posti letto maggiore di 25; a strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, con una superficie complessiva superiore a 500 metri quadri.
Per le strutture con meno di 25 posti letto restano invece valide le regole di prevenzione generali previste dal Decreto Ministeriale del 2015. Il DM 29 marzo 2021 definisce le regole per la valutazione del rischio di incendio, la localizzazione delle attività in base al rischio, le modalità di comunicazione, le modalità atte a garantire l’evacuazione antincendio in sicurezza, la disciplina dei controlli e le regole per la sicurezza degli impianti.
Per approfondimenti, segnaliamo che sul numero 67 di AiCARR Journal, in uscita a breve, verrà pubblicato un Focus dedicato alla Prevenzione Incendi in cui verranno affrontate le problematiche impiantistiche derivanti dalle prescrizioni delle nuove norme tecniche.
Il testo del Decreto è disponibile per i Soci, previa autenticazione, nella sezione del sito Normativa/Legislazione/Nazionale.