Come annunciato in un comunicato stampa, il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi relativi al Superbonus 110%.
I massimali individuati dal Decreto aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20%, tenuto conto dell’incremento del costo delle materie prime e dell’inflazione.
I tetti massimi saranno soggetti a una revisione annuale e non saranno comprensivi di IVA, oneri professionali e costi di posa in opera, in modo da tenere conto dei diversi possibili interventi. Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o a quelli della casa editrice DEI. Per queste voci sarà comunque indispensabile l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato al fine di evitare possibili speculazioni.
Il Decreto precisa che i nuovi prezzi saranno applicabili agli interventi per cui la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, quindi a partire da trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, mentre per gli interventi relativi al Superbonus, all’Ecobonus e al Bonus facciate continuano a valere i criteri già in essere, dando precedenza alla verifica tramite prezzari, e poi ricorrendo ai prezzi allegati al Decreto, per le altre agevolazioni fiscali in edilizia l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento specificati nel nuovo Decreto.
Il testo del Decreto firmato dal MiTE è disponibile per i Soci: clicca qui