Con la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che ha convertito con modificazioni il Decreto Milleproroghe, viene confermata la detraibilità delle spese sostenute a novembre e dicembre 2021 per i visti di conformità e le asseverazioni richieste per i bonus edilizi in seguito alle misure antifrode previste dal DL n. 157/2021 (Decreto antifrodi) e incluse nella Legge di Bilancio 2022.
Il DL 157/2021 aveva infatti esteso alcuni degli obblighi previsti per il Superbonus 110% anche agli altri bonus edilizi, stabilendo che, per fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito, è necessario essere in possesso del visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e dell'asseverazione che certifichi la congruità delle spese sostenute, ma senza fornire indicazioni in merito alla detraibilità delle spese sostenute per il rilascio dei due documenti.
La Legge di Bilancio 2022 ha poi previsto che le spese sopra citate siano detraibili, ma solo per visti e asseverazioni pagati dal 1 gennaio di quest’anno, lasciando quindi scoperte le relative spese sostenute tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.
La conversione in legge del Decreto Milleproroghe ha finalmente sanato questa lacuna, prevedendo che “le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021”.