È stato pubblicato lo scorso 6 agosto in Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 giugno 2022 relativo ai CAM per interventi edilizi, a cui AiCARR ha contribuito sia dal punto di vista tecnico in relazione a diversi temi, quali ad esempio la qualità dell'aria interna, l'efficienza energetica, le rinnovabili e il processo del Commissioning, sia nell’ottica di moderazione tra le varie posizioni portate dalle Associazioni presenti al tavolo.
I CAM, Criteri Ambientali Minimi, lo ricordiamo, sono requisiti di cui la Pubblica Amministrazione deve tenere conto per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale, considerando l’intero ciclo di vita del progetto o prodotto (filiera produttiva, disponibilità sul mercato, smaltimento).
Il Decreto del MiTE, che aggiorna le disposizioni del DM 11 ottobre 2017, entrerà in vigore il 4 dicembre prossimo, 120 giorni dopo la sua pubblicazione, e reca appunto i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento, congiunto o disgiunto, del servizio di progettazione e dei lavori per interventi edilizi; da sottolineare che la sua applicazione riguarda anche gli edifici scolastici e dei beni culturali e del paesaggio e quelli di valore storico-culturale.
Le disposizioni devono essere obbligatoriamente applicate alle procedure di gara delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione del Codice degli appalti.
I CAM contenuti nel Decreto si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari, e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile, con l’obiettivo di consentire alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri e di rispondere alle esigenze della Pubblica Amministrazione in termini di razionalizzazione dei consumi energetici.
Più in particolare, Il Decreto prevede, fra i vari aspetti, una riorganizzazione dei CAM in sezioni dedicate alle specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico, alle specifiche tecniche progettuali per gli edifici, alle specifiche tecniche per i prodotti da costruzione e alle specifiche tecniche progettuali relative al cantiere. Il nuovo provvedimento stabilisce anche criteri premianti atti a favorire nell’aggiudicazione dell’appalto gli operatori economici più “virtuosi”: fra i criteri, la presenza nel gruppo di lavoro di un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici e la capacità e l’impegno dell’operatore economico nel realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Il Decreto è disponibile per i Soci nella sezione Normativa/Legislazione nazionale del sito.