A un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 29 ottobre prossimo il DM 3 settembre 2021, detto anche “mini-codice”, sulla progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio.
Il Decreto definisce criteri semplificati per la valutazione del rischio e indica le misure di prevenzione, protezione e gestione antincendio che vanno adottate nei luoghi di lavoro a basso rischio, ovvero ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e che rispondano a specifici requisiti aggiuntivi: affollamento fino a 100 occupanti, superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri, piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, assenza di materiali e lavorazioni pericolose.
Per i luoghi di lavoro a rischio più elevato si continua ad applicare il DM 3 agosto 2015.
Il DM 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, viene ora abrogato in quanto interamente sostituito dal DM 3 settembre 2021 unitamente ad altri due Decreti: il DM 1 settembre 2021, recante i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, e il DM 2 settembre 2021, recante i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
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