Attività Normativa

L’attività normativa di AiCARR comprende l'attivazione di Commissioni e di Comitati Tecnici (composti da soci AiCARR), che collaborano con gli Enti nazionali ed europei per lo sviluppo di linee guida, norme e leggi di settore.

In questa sezione puoi trovare:

Sezione legislativa, elenco completo di leggi e regolamenti inerenti all'efficienza e la certificazione energetica a livello Comunitario, Nazionale e Regionale.

Sezione normativa, elenco completo e aggiornato sulla normativa tecnica nazionale e internazionale (UNI, EN, ISO e ASHRAE) suddivisa in aree tematiche.

Commissioni e Comitati Tecnici di AiCARR.

Bandi e Finanziamenti a livello Nazionale, Comunale e Regionale.

Focus, elenco di approfondimenti su importanti tematiche normative.

Consultazioni e Inchiesta Pubblica, elenchi di documenti ufficiali inviati da AiCARR e inchieste pubbliche.

         

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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

NAZIONALE


1. PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Data entrata in vigore certificazione energetica: 8 ottobre 2006.
Per le regioni che, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici,  si applica quanto previsto dalla Linee Guida Nazionali, con l’obbligo dal 25 luglio 2009 di non redigere l'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) ma solo l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica).
Infatti per quanto concerne la “certificazione energetica degli edifici”, il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. all’articolo 11 comma 1-bis stabilisce quanto segue:

 “Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica, o da una equivalente procedura energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
Trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle linee guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia.

D.M. 26 giugno 2009, Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica (G.U. n. 158 del 10/07/2009).
D.P.R. del 2 aprile 2009 n. 59, Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
D.LGS. del 30 maggio 2008, n 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
D.L. del 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
D.LGS. del 19 agosto 2005 n. 192, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412, Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia
LEGGE NAZIONALE del 9 gennaio 1991 n 10, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia


2. ELENCO LEGISLAZIONE REGIONALE EFFICIENZA ENERGETICA

Di seguito sono riportati due link ove è possibile trovare un elenco dettagliato sia della legislazione nazionale sia delle legislazioni regionali.
Legislazione Nazionale ; Legislazioni Regionali.


3. BANDI E FINANZIAMENTI

Le detrazioni fiscali del 55% per coloro che intraprendono interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti , introdotte dalla Legge finanziaria 2007 e successive modificazioni, disciplinate nel decreto attuativo D.M. 19 febbraio 2007 e s.m.i e confermate fino alla fine del 2010, costituiscono un’opportunità per risanare il patrimonio edilizio esistente, per limitare il consumo di energia e le emissioni di gas climalteranti nel settore edile, a cui si deve circa un terzo del consumo di energia per gli usi finali. Per ulteriori informazioni si consiglia la consultazione della sezione Bandi e finanziamenti.
Dal 1° gennaio 2009 come previsto dall’articolo 6 comma 3 del D.lgs. 115/2008 non sarà più consentita la cumulabilità tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali e locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi, per le detrazioni di riqualificazione energetica degli edifici.


4. SOGGETTO DI ACCREDITAMENTO

È attualmente all’esame del Consiglio di Stato la bozza di decreto che definisce a livello nazionale la figura del tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici. Si tratta dello schema di Dpr di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera c) del D.lgs 192/2005.


5. SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Ai sensi della legislazione nazionale pertanto possono redigere la certificazione i professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione per la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, che non abbiano preso parte direttamente o indirettamente alla progettazione o realizzazione dell’edificio da certificare e che non siano collegati con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. (v. comma 2, punto 2 e ss. dell’ Allegato III D.Lgs 115/2008)


6. MODULI

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico:

Le agevolazioni irper per le ristrutturazioni edilizie:

Relazione Tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici


7. SOFTWARE

Il D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009, stabilisce che gli strumenti di calcolo applicativi, (software commerciali di calcolo) garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno del 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) o dall’ente nazionale italiano di unificazione (UNI).


8. info e contatti

Nelle regioni ove vige la legislazione nazionale, le linee guida nazionali prevedono che entro 15 giorni della redazione dell’attestato ACE, il certificatore deve inviare una copia dello stesso alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza dell’immobile certificato, la quale, a sua volta, deve apporre il numero di certificato tale da fornire validità temporale all’attestato stesso. Per conoscere dove inviare l’ACE, consultare le singole schede regionali.


9. FAQ

All’interno della sezione Frequently Ask Question troverete le risposte alle domande più frequenti in materia di certificazione energetica.

F.A.Q. sulla Certificazione Energetica degli Edifici

Per eventuali requisiti tecnici inerenti la certificazione energetica, potete inviare una e-mail all’indirizzo info@aicarr.org, indicando quale oggetto “CERTIFICAZIONE ENERGETICA” risponderemo ai Vs. quesiti entro una settimana, se di interesse comune.


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