La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica e il D.lgs 102/2014 di suo recepimento in Italia prevedono esplicitamente che nei condomini e negli edifici riforniti da una fonte di energia termica centralizzata siano installati contatori individuali per misurare il consumo di calore in ciascuna unità (se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi). Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o efficiente la stessa normativa prevede che siano impiegati appositi ripartitori per misurare il consumo di calore su ciascun radiatore entro il 31 dicembre 2016. Fino ad oggi in Italia ai sensi del Codice Civile e della Legge 10/91 non era comunque teoricamente possibile ripartire i consumi energetici esclusivamente secondo millesimi, ma era necessario tenere conto degli effettivi consumi; in ogni caso le assemblee condominiali potevano compensare i consumi degli alloggi maggiormente sfavoriti (in termini di superficie disperdente, esposizione, occupazione), adottando il principio di compensazione. Il D.P.R. 551/99 rendeva obbligatoria la contabilizzazione del calore per ogni unità immobiliare negli edifici di nuova costruzione e la cui concessione edilizia era stata rilasciata dopo il 30 giugno 2000. Inoltre il D.P.R. n° 59/99 asseriva che l’adozione della contabilizzazione del calore è fortemente consigliata nel caso di mera sostituzione di generatore ed obbligatoria “ove tecnicamente possibile” in caso di ristrutturazione o installazione dell’impianto termico; la stessa norma prevede che le apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura inferiore al 5% nelle condizioni di utilizzo. Errori massimi ammissibili, questi, attualmente garantiti solo adottando sistemi di contabilizzazione diretta, e cioè basati sui contatori di calore che ricadono sotto la competenza della metrologia legale essendo classificati tra le dieci categorie di strumenti MI 001 regolati dalla MID – Measuring Instrument Directive - 2004 recepita in Italia nel 2007. Alcune regioni e provincie italiane hanno legiferato in materia prevedendo disposizioni restrittive rispetto alla normativa nazionale ed europea anche nel caso in cui non vengano eseguiti lavori sugli impianti. I sistemi di contabilizzazione “diretti” e di ripartizione “indiretti” presentano costi, principi di misura e prestazioni metrologiche completamente diverse tra loro. Infatti, mentre i sistemi di misura impiegati nella contabilizzazione diretta si avvantaggiano di una tecnologia matura, i sistemi utilizzati per la ripartizione indiretta presentano un’incertezza di misura in campo molto variabile soprattutto a causa delle problematiche di installazione e per la mancanza di specifiche prescrizioni metrico legali. Malgrado ciò esistono anche per questi strumenti specifiche normative tecniche nazionali ed europee a cui il costruttore può richiamarsi per la conformità di prodotto, ma non è possibile altresì stabilire una durata metrico legale dei ripartitori, tempi e metodi di verifica prima e successiva.
Il seminario AiCARR intende:
• analizzare le problematiche di attuazione del D.Lgs 102/2014 in materia di contabilizzazione del calore nei sistemi di riscaldamento, raffreddamento e fornitura di acqua calda sanitaria;
• analizzare le problematiche tecnologiche ancora in essere dei sistemi di contabilizzazione del calore diretti ed indiretti;
• promuovere la diffusione della riferibilità metrologica e dei servizi di taratura/verifica degli strumenti di misura dell’energia;
• discutere strategie per un corretto ed efficace utilizzo delle informazioni sui consumi energetici degli edifici in ciascuna unità abitativa promuovendo la consapevolezza dei consumatori e l’utilizzo diffuso degli smart meter e dei sistemi di visualizzazione dei dati di consumo“ in home”.
La partecipazione al seminario riconosce:
- 3 CFP agli Ingegneriiscritti agli Ordini
- 3 CFP ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati iscritti ai Collegi
- 3 CFP agli Architetti iscritti agli Ordini
Programma
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