Attività Normativa

L’attività normativa di AiCARR comprende l'attivazione di Commissioni e di Comitati Tecnici (composti da soci AiCARR), che collaborano con gli Enti nazionali ed europei per lo sviluppo di linee guida, norme e leggi di settore.

In questa sezione puoi trovare:

Sezione legislativa, elenco completo di leggi e regolamenti inerenti all'efficienza e la certificazione energetica a livello Comunitario, Nazionale e Regionale.

Sezione normativa, elenco completo e aggiornato sulla normativa tecnica nazionale e internazionale (UNI, EN, ISO e ASHRAE) suddivisa in aree tematiche.

Commissioni e Comitati Tecnici di AiCARR.

Bandi e Finanziamenti a livello Nazionale, Comunale e Regionale.

Focus, elenco di approfondimenti su importanti tematiche normative.

Consultazioni e Inchiesta Pubblica, elenchi di documenti ufficiali inviati da AiCARR e inchieste pubbliche.

Pressure Equipment Directive

Entrata in vigore della P.E.D.

La Pressure Equipment Directive P.E.D. (97/23/EC) è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal consiglio Europeo nel Maggio 1997, ed entra in vigore il 29 Novembre 1999.

Recepimento Italiano

Di seguito riportiamo l’elenco della principale documentazione che ha permesso il recepimento della direttiva P.E.D. nel nostro paese.

Recepimento Italiano:

Circolari e comunicazioni:

  • Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di attrezzature in pressione;

  • Circolare del 23 maggio 2005 – Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale del 1 dicembre 2004, n. 329;

  • Circolare del 2 marzo 2005, n. 2117 – Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE.

Area Disciplinare

La direttiva riguarda le attrezzature in pressione e gli “insiemi” sottoposti a una pressione massima ammissibile PS maggiore di 0,5 bar. Per attrezzature in pressione si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori in pressione. Mentre per “insieme” si intende il complesso di attrezzature a pressione montate un unico impianto integrato funzionale.

La direttiva definisce una serie di classificazioni per le attrezzature in pressione, in base al loro grado di pericolo. Il livello di pericolosità è legato al concetto di energia immagazzinata nell’apparecchiatura e definita mediante il prodotto tra la pressione P e il volume V e le caratteristiche del liquido contenuto.

Le procedure di valutazione e conformità sono diverse a seconda dei valore dei predetti parametri, che determinano la classificazione delle apparecchiature nelle classi di pericolosità crescente:

  • Esclusione dalla direttiva;

  • Corretta prassi costruttiva (art. 3 comma 3);

  • Classe I, II, III, IV.

  • Se l’apparecchiatura ricade tra la classe meno pericolosa I e la classe più pericolosa IV, è obbligatorio emettere la Dichiarazione di Conformità ed apporre il marchio CE, operazione che, per le classi II, III e IV viene autorizzata da un Organismo Notificato (O.N.).

I costruttori dovranno fornire adeguate istruzioni con le attrezzature e detenere un archivio di informazioni tecniche su come l’apparecchiatura è stata progettata e fabbricata.

Campo di applicazione della P.E.D.

La direttiva P.E.D. copre un ampia gamma di attrezzature a pressione quali, contenitori a pressione, scambiatori di calore, caldaie e tubi d’acqua, tubazioni industriali, dispositivi di sicurezza e accessori a pressione.

Tale attrezzatura è ampiamente usata nell’industria chimica, petrolchimica e biochimica, oltre ad essere ampiamente impiegata nell’industria di processo (estrazione del petrolio e gas, chimica, farmaceutica, materie plastiche e produzione della gomma ed industria alimentare), industrie che utilizzano processi di trasformazione ad alte temperature (per la produzione di materiali come il vetro, della carta e del cartone) e in tutte quelle industrie che generano e forniscono energia sotto forma di riscaldamento e condizionamento, gas o elettricità.

Tipici esempi di dispositivi di sicurezza e accessori in pressione sono gli indicatori di passaggio, separatori di liquido, valvole di ritegno, tubazioni e raccordi, rubinetti a sfera e a globo, valvole di sicurezza, tappi fusibili, pressostati, termostati, regolatori di livello, dispositivi di misura e controllo, ecc.)

Attrezzature non rientranti nella P.E.D.

La direttiva si applica solo ai componenti e insiemi in pressione e non si applica alle attrezzature e agli equipaggiamenti ad uso militare (come le armi), per l’impiego di attrezzature in pressione utilizzate nei trasporti (turbine, motori a compressione interna ecc.) e per i motori a vapore, attrezzature che presentano un rischio relativamente basso di pressurizzazione (aerosol, bombolette spray, bottiglie e lattine per bevande gassate ecc.) o che rientrano in un’altra direttiva con marchiature CE (ad esempio la direttiva macchine), condutture progettate per il trasporto di qualsiasi fluido all’impianto di trattamento, recipienti semplici, tubazioni in pressione per il contenimento di cavi elettrici e telefonici, silenziatori, radiatori e tubi d’acqua calda in impianti di riscaldamento ecc. così come indicato art.1, punto 3 della direttiva.

Requisiti di protezione

La direttiva P.E.D. stabilisce i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) che devono essere soddisfatti nel processo completo di progettazione e fabbricazione dell’insieme, lasciando al Fabbricante la responsabilità della scelta e delle norme e dei codici più appropriati per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva stessa per la marcatura CE dell’impianto.

Il fabbricante dovrà operare garantendo che le attrezzature soddisfino:

  • Una resistenza adeguata alla pressione di esercizio interna ed esterna, temperatura di funzionamento, resistenza alle sollecitazioni in caso di traffico, vento e di un terremoto oltre alla corrosione, erosione e fatica delle parti in pressione ecc.;

  • Dispositivi a garanzia delle manovre e dell’esercizio in condizioni di sicurezza;

  • La protezione contro i limiti ammissibili di pressione con dispositivi di scarico e sfiato;

  • Misure adeguate per la limitazione dei danni in caso di incendio di origine esterna.

Requisiti amministrativi

Oltre a garantire che le attrezzature siano in grado di soddisfare i requisiti di protezione, i produttori devono anche seguire una procedura di valutazione di conformità.

Con le procedure di valutazione di conformità dette anche “moduli” e previsti dalla direttiva, si esplica l’attività di certificazione dell’Organismo Notificato (O.N.) i quali possono essere scelti dal fabbricante così come previsto dall’allegato I e per poter dimostrare la conformità di un prodotto ai requisiti essenziali della P.E.D.

Classificazione delle attrezzature in pressione

 Scarica il flow-chart della procedura di classificazione P.E.D. 


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