| Statuto
ARTICOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopi
1.1- E’ costituita una Associazione denominata "Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento, Refrigerazione" – AICARR -, associata all’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) ed aderente alla REHVA (Representatives of European Heating and Ventilating Association). L’AICARR è associata all’ATI (Associazione Termotecnica Italiana).
1.2- La sede legale dell’AICARR è in Milano.
1.3- Scopo principale dell’Associazione è la promozione a beneficio della collettività del progresso delle arti e delle scienze attinenti la climatizzazione, la refrigerazione e la ventilazione, nonché l’ambiente, il benessere ed il controllo energetico.
1.4- L’Associazione promuove e mantiene rapporti con l’ASHRAE ed altre Associazioni italiane e straniere aventi le stesse finalità.
L’AICARR collabora ai lavori delle attività normative del Comitato Termotecnico Italiano – CTI -.
1.5- L’AICARR è una Associazione senza scopi di lucro, apolitica e resta estranea ad ogni attività industriale o commerciale, come pure ai rapporti di lavoro individuali o collettivi dei propri Soci.
1.6- Per il raggiungimento degli scopi statutari l’AICARR indice, promuove e organizza convegni, corsi di istruzione e aggiornamento, contribuisce allo studio e stesura di normative tecniche collaborando con gli Enti preposti.
L’AICARR divulga testi tecnico-scientifici, notiziari circa le attività sociali e di settore a mezzo del proprio organo ufficiale, di atti congressuali e di mezzi multimediali.
1.7- L’AICARR è retta dal presente Statuto, la cui attuazione operativa, ove occorra, è demandata ad appositi regolamenti.
Per quanto qui non espressamente contemplato si farà riferimento al Codice Civile e alle vigenti leggi.
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ARTICOLO 2 – Del patrimonio
Il patrimonio sociale è formato:
dai beni di proprietà dell’AICARR dalle eccedenze annuali di bilancio da eventuali donazioni e lasciti di qualsiasi natura. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonchè fondi e riserve.
Gli introiti dell’Associazione sono costituiti:
dalle rendite del suo patrimonio; dalle quote sociali annue; dai proventi derivanti dall’effettuazione di studi e/o servizi per conto di terzi o della Pubblica Amministrazione.
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ARTICOLO 3 – Ammissione all’AICARR
Tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione precedentemente indicati possono divenire Soci dell’Associazione nelle varie categorie previste dall’art. 4.
Le richieste di ammissione devono essere sottoscritte da almeno un Socio Effettivo ed accolte dal Consiglio Direttivo con maggioranza di almeno due terzi.
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ARTICOLO 4 – Categorie di Associazione
4.1- I Soci AICARR si distinguono in Effettivi, Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Collettivi, Studenti e Seniores.
a) Soci Effettivi. Possono essere Soci Effettivi le persone fisiche maggiorenni, che operano nel campo oggetto dello scopo associativo così come definito all’art. 1.3 del presente Statuto.
b) Soci Onorari. Sono studiosi, tecnici di chiara fama o Soci Effettivi che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione o nel campo professionale.
La nomina a Socio Onorario deve essere proposta dalla Giunta, approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dell’Associazione.
c) Soci Benemeriti. Appartengono a questa categoria Enti e/o Società sia realizzatori che utilizzatori di tecnologie e/o impianti orientati agli scopi dell'Associazione che contribuiscono finanziariamente con una quota annuale definita periodicamente con specifiche modalità, dal Consiglio Direttivo e comunque non inferiore a 100 volte la quota ordinaria.
Ciascun Socio Benemerito può indicare 5 suoi delegati che avranno ciascuno le prerogative di Socio Effettivo
d) Soci Sostenitori. Possono essere Soci Sostenitori gli Enti o le persone giuridiche che desiderano partecipare all'attività dell'AICARR; essi contribuiscono con una quota sociale pari ad almeno 10 volte la quota ordinaria o con la sponsorizzazione di un convegno all’anno.
Ciascun Socio Sostenitore, può indicare tre suoi delegati che avranno ciascuno le prerogative di Socio Effettivo.
e) Soci Collettivi. Possono essere Soci Collettivi gli Enti o le persone giuridiche che desiderano partecipare all'attività dell'AICARR. I Soci Collettivi corrispondono una quota sociale pari ad almeno 5 volte la quota ordinaria e indicano un loro rappresentante con le prerogative di Socio Effettivo.
f) Soci Studenti. Vengono ammessi come Soci Studenti gli iscritti a corsi di studio tenuti presso Facoltà universitarie o presso Istituti legalmente riconosciuti per le materie attinenti all'attività dell'AICARR secondo l'art. 1.3 del presente Statuto; la qualifica di Socio Studente decade un anno dopo il termine del corso di studio e comunque al compimento del 30° anno di età. I Soci Studenti corrispondono una quota ridotta.
g) Soci Seniores. I Soci Seniores che abbiano compiuto il 70° anno di età e maturato l’anzianità di 25 anni di iscrizione corrispondono una quota sociale ridotta pur conservando la posizione di Socio Effettivo.
4.2- Il passaggio tra le suddette categorie di associazione deve essere richiesto dal Socio, approvato dalla Giunta Esecutiva e ratificato dal Consiglio Direttivo.
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ARTICOLO 5 – Quote sociali
5.1- La quota annuale di associazione è dovuta all’AICARR dai Soci Effettivi e viene definita "quota ordinaria".
Nessuna quota è richiesta ai Soci Onorari.
L’importo della quota ordinaria è fissato dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere entro il 30 novembre di ogni anno ed entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. L’Associazione si impegna a comunicare a tutti i propri iscritti, con l’esclusione dei soci Onorari, il nuovo importo della quota associativa avvalendosi anche di mezzi di comunicazione quali telefax e posta elettronica.
La quota di associazione deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
5.2- Il Tesoriere dell’Associazione cura la riscossione delle quote e degli importi eventualmente dovuti all’AICARR dandone rendiconto al Consiglio Direttivo e segnalando a tale organo i nominativi dei soci morosi.
5.3- Il versamento della quota al tempo dovuto è condizione sine qua non per l’esercizio dei diritti conferiti dalla qualità di Socio dell’Associazione, specificati in seguito.
Esso è anche condizione essenziale per la richiesta di Assemblee straordinarie o per partecipare validamente alle Assemblee di cui all’art. 10.3 e 10.4.
5.4- La quota associativa versata dai Soci o qualsiasi contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.
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ARTICOLO 6 – Diritti e doveri dei Soci
6.1- Tutti i Soci in regola con i versamenti della quota associativa hanno diritto:
a ricevere la tessera sociale; a partecipare all’attività sociale nei modi stabiliti dai regolamenti; a ricevere gratuitamente o a condizioni di favore le pubblicazioni dell’Associazione o dell’ASHRAE, nonchè ad usufruire di tutte le condizioni ottenute dall’AICARR a seguito di convenzioni con altri Enti; a consultare i libri ed i periodici esistenti presso la biblioteca dell’Associazione; a votare in Assemblea o in Referendum e sostenere candidature; proporsi quale candidato alle cariche sociali elettive. 6.2- I Soci Studenti possono nominare in seno alla propria categoria comitati di rappresentanza per dibattere particolari problemi di loro interesse e competenza.
6.3- Il comportamento del Socio deve essere coerente con gli scopi dell’Associazione ed eticamente corretto nei rapporti con gli altri Soci.
6.4- Il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri avverso i provvedimenti nei suoi confronti adottati dal Consiglio Direttivo.
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ARTICOLO 7 – Diritto di voto
7.1- Soltanto gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa possono votare ed essere eletti.
7.2- Sono ammessi al voto tutti i Soci Effettivi ed Onorari.
7.3- E’ espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo. I Soci Effettivi godono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto Associativo e dei regolamenti. Partecipano di diritto alle elezioni per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, avendo diritto ad un voto ciascuno.
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ARTICOLO 8 – Perdita della qualifica
La qualifica di Socio si perde:
per recesso volontario del Socio da notificare con lettera raccomandata a.r. al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare. La dichiarazione di recesso non è validamente avanzata dal Socio che non sia in regola con il pagamento delle quote associative; per morosità, qualora quest’ultima si protragga per oltre un semestre decorrente dal termine ultimo stabilito per il pagamento della quota sociale annuale. Il provvedimento di decadenza viene notificato al socio moroso dal Presidente dell’AICARR, previo parere conforme del Consiglio Direttivo e del Tesoriere e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il ricorso deve essere notificato al Collegio dei Probiviri, a mezzo lettera raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 30 giorni dall’avvenuta ricezione del provvedimento di decadenza. La decisione del Collegio dei probiviri è definitiva; per esclusione. Ogni Socio può essere dichiarato escluso qualora venga meno ai doveri sociali o svolga attività in contrasto con gli scopi e finalità dell’Associazione. La contestazione dei motivi che danno luogo alla proposta di esclusione deve avvenire per iscritto, con lettera raccomandata a.r., dal Presidente dell’AICARR al socio trasgressore, previo parere conforme del Consiglio Direttivo. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. di contestazione il socio trasgressore può presentare per iscritto al Collegio dei Probiviri le sue eventuali giustificazioni e difese. Nel caso in cui le giustificazioni addotte dal socio trasgressore non siano ritenute valide o le stesse siano state presentate oltre i termini sopra specificati il socio viene dichiarato temporaneamente sospeso con effetto immediato in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all’assemblea immediatamente successiva alla data del provvedimento di sospensione; il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata nè ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
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ARTICOLO 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione:
l’Assemblea Generale il Presidente il Tesoriere il Consiglio Direttivo il Comitato di Presidenza il Collegio dei Probiviri il Collegio dei Revisori la Giunta Esecutiva. Gli organi dell’Associazione indicati ai punti b) c) d) e g) vengono eletti mediante votazione per Referendum come precisato all’art. 24.
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ARTICOLO 10 – Assemblea
10.1- L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
10.2- Essa:
approva il rendiconto annuale consuntivo economico e patrimoniale ed il preventivo; approva lo Statuto e delibera su ogni modifica di esso come previsto dall’art. 26; ratifica la nomina dei Soci Onorari; delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività dell’Associazione e sulle direttive di ordine generale; delibera in merito all’esclusione dei Soci; delibera in merito allo scioglimento della Associazione 10.3- L'Assemblea Generale ordinaria dell'Associazione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, preferibilmente nel mese di marzo.
10.4- Assemblee straordinarie o deliberazioni per referendum possono essere tenute su richiesta scritta del 15% dei Soci dell'AICARR aventi diritto di voto, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, come pure su richiesta del Presidente o del Tesoriere o del Collegio dei Revisori.
10.5- Ciascun Socio avente diritto a voto ha la facoltà, in sede di Assemblea e limitatamente all'approvazione dei bilanci, di presentare deleghe in numero non superiore a tre.
10.6- L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, almeno un giorno dopo la prima e nella stessa sede, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto a voto presenti fisicamente o per delega.
L’Assemblea delibera limitatamente agli argomenti posti all’Ordine del Giorno con approvazione a maggioranza semplice. Qualora l’Ordine del Giorno contempli modifiche di norme statutarie, per la validità dell’Assemblea è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Nel caso in cui l’Ordine del Giorno contempli la proposta di scioglimento dell’Associazione, per la validità dell’Assemblea e rispettivamente della delibera è necessaria la presenza, in proprio o per delega, ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10.7- Il rendiconto annuale redatto a cura del Tesoriere nonché il preventivo per l’esercizio successivo vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo con le relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori.
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ARTICOLO 11 – Consiglio Direttivo
11.1- Il Consiglio Direttivo, presieduto e convocato dal Presidente, è formato da un numero di componenti fissato dal Consiglio Direttivo uscente almeno 6 mesi prima di ogni elezione, in dipendenza delle necessità dell’Associazione e comunque in numero non inferiore a nove, inclusi il Presidente e il Tesoriere.
11.2- Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti almeno un vice Presidente e i responsabili ai settori di preminente interesse dell'AlCARR nel numero opportuno.
11.3- I Consiglieri sono eletti per un triennio e assumono la carica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro elezione.
11.4- Il Consigliere è rieleggibile per un solo mandato consecutivo al primo. Ad ogni elezione almeno un terzo dei consiglieri uscenti deve essere sostituito.
Qualora il numero dei Consiglieri uscenti e rieletti superi i due terzi del numero dei Consiglieri, risulteranno esclusi i rieletti eccedenti che abbiano riportato meno voti e in caso di parità quelli con minore anzianità di appartenenza all’AICARR. Il calcolo del terzo va fatto per eccesso.
11.5- Ogni qualvolta si renda vacante un posto di Consigliere subentra nella carica il primo dei non eletti, fatta salva la clausola di accettazione.
Ai fini della rieleggibilità, il periodo incompleto di appartenenza al Consiglio Direttivo è computato come un intero mandato.
11.6- Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei presenti, purché alla riunione partecipi almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione del Consiglio. Qualora nella seduta fissata ai termini del presente articolo non sia presente la maggioranza dei membri in carica il Presidente fisserà una nuova seduta, dandone comunicazione a tutti i membri in carica, che dovrà tenersi non oltre il decimo giorno successivo.
11.7- Il Presidente di un'altra Associazione, o persona da lui delegata, può far parte del Consiglio Direttivo dell'AICARR, sulla base della reciprocità. Tale partecipazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'AICARR.
11.8- Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare quali Consiglieri aggiunti, con votazione a maggioranza assoluta, quei Soci dell'AICARR che siano ritenuti in grado di collaborare efficacemente allo svolgimento delle attività dell’Associazione.
I Consiglieri aggiunti possono esprimere solo pareri consultivi ma non un voto deliberativo.
11.9- Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono diramate dal Presidente con lettera inoltrata almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta. L’avviso di convocazione deve elencare gli oggetti sui quali il consiglio è chiamato a deliberare. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta a mezzo telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica almeno 48 ore prima della seduta. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti elettivi. La richiesta non può essere disattesa e la convocazione del Consiglio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento di essa da parte del Presidente.
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ARTICOLO 12 – Attività del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
fissa l’importo della quota associativa annuale su proposta del Tesoriere; stabilisce gli indirizzi generali dell’Associazione e della rivista; ratifica le delibere della Giunta Esecutiva e delibera tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo ed alla corretta gestione dell'Associazione; vigila sul funzionamento dei servizi dell'Associazione; sottopone all’Assemblea il rendiconto economico e patrimoniale annuale; ratifica le domande di iscrizione all’Associazione, precedentemente vagliate dalla Giunta Esecutiva, dietro proposta della Commissione Soci; decide sulla radiazione del Socio resosi colpevole verso l'Associazione di atti di indegnità morale o in aperto contrasto con gli ordinamenti; assume le deliberazioni che non richiedono il parere dell’Assemblea; approva ed emana i regolamenti attuativi dello Statuto. I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Associazione non ricevono alcuno stipendio o compenso per il loro incarico sotto qualsiasi forma.
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ARTICOLO 13 – Giunta Esecutiva
13.1- La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dai Consiglieri preposti alle singole Commissioni, dai Vice Presidenti dell’Associazione e dal Tesoriere.
Essa è presieduta dal Presidente o in sua vece da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
La Giunta Esecutiva provvede all’attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio Direttivo e assume delibere di urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo alla prima riunione del Consiglio stesso per la ratifica.
Ogni delibera della Giunta Esecutiva deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.
La Giunta Esecutiva deve essere riunita almeno 6 volte all’anno su convocazione del Presidente, con le stesse modalità stabilite per la convocazione del Consiglio Direttivo.
13.2- Nel caso che il componente di Giunta risulti assente dalle riunioni quattro volte consecutive, egli decade dalla sua carica in seno alla Giunta Esecutiva e dalle Commissioni cui è preposto.
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ARTICOLO 14 – Il Presidente
14.1- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti. In sua assenza e/o impedimento è sostituito da un Vice-Presidente appositamente delegato.
14.2- Il Presidente viene eletto per un mandato triennale senza possibilità di rielezione consecutiva.
14.3- Egli presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva; è il principale esponente dell'Associazione e la dirige. Ove ad una riunione dell'Associazione siano assenti sia il Presidente che i Vice-Presidenti, la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano presente.
14.4- Il Presidente dirige la Rivista, organo dell’Associazione, assistito da un Comitato di Redazione, nominato dal Consiglio Direttivo.
14.5- Il Direttore Responsabile della Rivista, organo ufficiale dell'Associazione, è designato dall'Editore e la Sua nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo su parere favorevole del Presidente.
14.6- Al Presidente spetta il compito di accertare l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, in ciò assistito dal Segretario dell'Associazione.
Il Presidente ha la facoltà di esigere e quietanzare qualsiasi somma e fare qualsiasi operazione con le Poste e con le banche.
14.7- In caso di "vacatio" della carica di Presidente, il Presidente "eletto", ove esistente, entra immediatamente in carica a tutti gli effetti.
Altrimenti il Vice Presidente anziano subentra nella carica di Presidente e ne termina il mandato.
14.8- Prorogatio. In caso di impedimento del Presidente "eletto" ad entrare in carica, il Consiglio Direttivo può prorogare la durata della carica del Presidente uscente e ciò per un periodo non superiore a 12 mesi.
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ARTICOLO 15 – Il Presidente "Eletto"
L’elezione del Presidente ha luogo un anno prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.
Il Presidente "Eletto", nell’anno successivo alla sua elezione assiste all'attività del Presidente, partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo così da conoscere il funzionamento degli Organi associativi.
Il Presidente "eletto" assume la Presidenza contemporaneamente all'entrata in carica del nuovo Consiglio Direttivo.
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ARTICOLO 16 - Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto di diritto da tutti i precedenti Presidenti dell'AICARR.
Il Comitato è presieduto dal Presidente in carica ed è organo consultivo senza voto deliberativo.
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ARTICOLO 17 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, anche non soci, che durano in carica 3 anni e sono eletti dai Soci i quali, inoltre, eleggono due membri supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene eletto di comune accordo dagli altri due membri effettivi. Il Collegio dei Revisori sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione secondo le norme di legge e provvede a convocare l’assemblea dei Soci in sede straordinaria e nei casi di legge.
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ARTICOLO 18 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, elegge nel proprio seno un Presidente e delibera le modalità del proprio funzionamento. Ad esso spetta di dirimere le vertenze tra i Soci per questioni associative e tra questi e l'Associazione, e di giudicare sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di esclusione dall’Associazione il Socio può ricorrere all'Assemblea immediatamente successiva alla data della decisione.
Il Collegio dei Probiviri viene designato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea generale.
Quando un membro dei Collegio cessa dalla carica esso viene sostituito su designazione del Collegio stesso ed approvazione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri non ha vincoli di durata.
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ARTICOLO 19 – Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è il responsabile esecutivo del funzionamento delle strutture di segreteria che a lui fanno capo e non può rivestire altri ruoli nell’ambito dell’Associazione.
Viene incaricato dal Presidente con l’approvazione del Consiglio Direttivo.
All'atto dell'entrata in carica il Presidente attribuisce al Segretario Generale compiti, mansioni e responsabilità inerenti l'insieme delle sue attività.
Gli indirizzi possono essere variati o modificati in funzione dello sviluppo e dell'evoluzione dell'Associazione su proposta della Giunta ed approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale redige e firma i verbali delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo. A lui è deferita la custodia in archivio dei libri verbali e degli atti dell’Associazione.
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ARTICOLO 20 - Il Tesoriere
20.1- Il Tesoriere viene eletto direttamente dai Soci, dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Il Tesoriere istituzionalmente controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, sovraintende alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo, li presenta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, previo esame da parte dei Revisori dei Conti, il tutto nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
20.2- I poteri dei Tesoriere sono fissati da apposito regolamento di Tesoreria proposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio.
20.3- In caso di "vacatio" del Tesoriere per dimissioni o per intervenuto impedimento a ricoprire la carica si evidenziano tre casi:
a) La "vacatio" del Tesoriere è temporanea: il Presidente assume "pro tempore" le funzioni ed i compiti dei Tesoriere
b) La "vacatio" del Tesoriere è definitiva e non si verifica nell'ultimo semestre del triennio elettivo: viene risolta mediante referendum elettivo. Il nuovo Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
c) Nel caso in cui la Giunta Esecutiva lo reputi necessario, il Presidente può assumere le funzioni del Tesoriere anche in caso di "vacatio" verificatasi nell'ultimo semestre elettivo od in altri periodi precedenti.
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ARTICOLO 21 – Consiglieri
21.1- Tutti i Consiglieri devono partecipare, ove richiesto, a particolari attività sociali.
21.2- La presenza dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo è obbligatoria affinché le decisioni siano espressione della collettività dell'Associazione.
21.3- Nel caso che il Consigliere risulti assente senza giustificazione dalle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, decade dalla sua carica. La carica resasi vacante viene assegnata al primo dei non eletti, salvo conferma di accettazione.
Ai fini della rieleggibilità il periodo pur parziale di mandato viene computato come equivalente ad un intero mandato.
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ARTICOLO 22 – Commissioni
Per organizzare e promuovere le varie attività di interesse dell’Associazione il Presidente dell’AICARR istituisce Commissioni presiedute da un Consigliere stabilendone compiti e indirizzi. Quest’ultimo nomina a sua discrezione i componenti della Commissione in numero minimo di due. Egli è l’unico responsabile dell’operato della Commissione stessa.
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ARTICOLO 23 – Delegati Regionali
Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di rappresentare in luogo l’AICARR, mantenendo i contatti tra i Soci locali e l’Associazione. Trasmette alla Giunta le notizie e le informazioni di interesse generale e collabora per l’organizzazione di manifestazioni nella sua Regione.
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ARTICOLO 24 - Nomina ed Elezioni
24.1- Sono eleggibili alla carica di Consigliere e di Tesoriere i soli Soci Effettivi ed in regola con il pagamento della quota associativa. E’ eleggibile alla carica di Presidente il Socio Effettivo che abbia almeno 6 anni di appartenenza all’Associazione o abbia ricoperto almeno un mandato nel Consiglio Direttivo.
24.2- La Commissione elettorale è composta da almeno due componenti e da un presidente, su incarico del Consiglio Direttivo. Essa riceve le candidature alle cariche sociali e ne accerta la eleggibilità.
Le candidature alle cariche di Presidente e di Tesoriere dell’AICARR debbono essere presentate e sostenute per iscritto da almeno venti Soci Effettivi che non ricoprano a quel momento cariche sociali.
L’elezione del Presidente avviene 12 mesi prima della decadenza del Consiglio Direttivo in carica, salvo casi di forza maggiore che giustifichino un termine differente; le operazioni elettorali devono terminare un mese prima di tale data.
24.3- Il Tesoriere viene eletto con votazione separata la quale viene abbinata a quella per l’elezione dei Consiglieri.
24.4- Ove i candidati alla carica di Presidente o di Tesoriere fossero più di uno, risulta eletto il candidato che riporta il maggiore numero di voti validi.
In caso di parità viene indetta una votazione suppletiva di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il candidato che nella votazione di ballottaggio riporta il maggior numero di voti validi. In caso di parità dopo ballottaggio sarà dichiarato eletto il candidato con maggior anzianità ininterrotta di appartenenza all’Associazione.
24.5- Non meno di 60 giorni prima della data fissata per la chiusura delle elezioni, la Commissione Elettorale invierà ai Soci le schede di votazione con i nomi dei candidati alle varie cariche.
Di ogni candidato saranno indicate almeno le generalità, l'occupazione abituale e le precedenti esperienze lavorative e di studio nel settore delle arti e delle scienze attinenti la climatizzazione, la refrigerazione e la ventilazione, nonchè l’ambiente, il benessere ed il controllo energetico, come riportate da apposita nota che ogni candidato dovrà depositare presso la Segreteria dell’Associazione.
24.6- Lo spoglio delle schede di votazione è curato dalla stessa Commissione Elettorale che potrà richiedere l'ausilio di scrutatori.
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ARTICOLO 25 - Norme particolari
25.1- Nessuna contribuzione, tranne le quote sociali, può essere richiesta senza l'approvazione del Consiglio Direttivo e solo per scopi definiti eccezionali e circoscritti.
25.2- Nessun iscritto ha facoltà di usare il marchio od il logotipo dell'Associazione, senza l'approvazione della Giunta Esecutiva.
25.3- L'Associazione non svolge alcuna attività atta a favorire interessi privati o sindacali.
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ARTICOLO 26 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche allo Statuto, chiaramente motivate, possono essere proposte:
da almeno 150 Soci aventi diritto al voto con richiesta sottoscritta da ciascuno di essi; dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo risultante da verbale approvato; Le proposte di modifica sono soggette a referendum e vengono approvate con maggioranza dei due terzi dei voti validi.
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ARTICOLO 27 - Scioglimento dell'AICARR
Su proposta del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, l’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.
E’ fatto obbligo in caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge (articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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